La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 15424/2009) ha stabilito che non è possibile applicare il fermo amministrativo sui beni del contribuente in favore del quale è in atto la procedura di rimborso Iva anche se la guardia di finanza ha stimato che il debito con l'erario supera il credito.
Gli Ermellini hanno infatti ricordato che “questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che, in tema di rimborsi iva, l'art. 38-bis d.p.r. 633/1972 – prevedendo, accanto alla sospensione dell'esecuzione dei rimborsi in presenza di contestazioni penali, un articolato sistema di garanzie teso a tutelare l'interesse dell'Erario all'eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente – introduce una specifica garanzia a favore dell'Amministrazione e preclude, pertanto, l'applicazione a detti rimborsi dell'istituto del fermo amministrativo, previsto dall'art. 69 r.d. 2440/1923 (…)”.
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