Le mogli delle autorità non possono utilizzare le auto d'ordinanza per ragioni private. Neppure per un uso sporadico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rilevando che detto utilizzo costituisce un danno sia per il costo di carburante sia per il costo di mercato dell'utilizzo del mezzo sia per le ore di impiego del personale. Questo divieto, spiega la Corte, si estende anche a chi riveste incarichi in comune e ne fa uso privato anche sporadico. Con la Sentenza 25537/2009 la VI Sezione penale ha così confermato una condanna per abuso d'ufficio inflitta a un prefetto per aver disposto e consentito "l'utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti di istituto alla moglie per accompagnamenti in vari viaggi". Al prefetto era stato anche contestato l'utilizzo di personale di servizio per lavori di rimessaggio del proprio natante. Dalla vicenda era scaturita una condanna a nove mesi di reclusione. Ricorrendo in Cassazione il prefetto ha sostenuto che i viaggi della moglie sull'auto blu non avrebbero inciso sulle finanze perchè si trattava di viaggi "sporadici" e perchè in ogni caso sua moglie le aveva utilizzate "per autonoma iniziativa ritenendosi autorizzata nella veste di presidente onoraria della locale sezione femminile della Croce rossa e che altre volte utilizzava l'auto blu per esigenze istituzionali della stessa prefettura". Va precisato peraltro che la sesta sezione penale ha dovuto prendere atto dell'intervenuta prescrizione di alcuni episodi riducendo così la pena da nove a quattro mesi. È stato però confermato l'abuso d'ufficio e, nella sentenza
, la Corte ha ricordato che "i rilievi della Corte di merito sulla conoscenza da parte del prevenuto dei movimenti effettuati dalla moglie con la macchina di servizio da lui fatta predisporre e poi utilizzata dalla consorte sono basati non illogicamente sull'assenza di elementi indicativi di criticita' del rapporto coniugale e sulla generale cognizione da parte del [...] (per il ruolo rivestito e indipendentemente da specifici momenti di rendicontazione) dei movimenti delle autovetture disponibili, e risultano decisivamente corroborati (anche ai fini della piena integrazione dell'elemento soggettivo del reato) dall'attestazione di espliciti ordini, da lui dati, di accompagnare la consorte con l'autovettura di servizio". La corte ha infine ha notato che, in merito alla dedotta irrilevanza economica di un utilizzo sporadico delle autovetture del personale in servizio, ciò che conta non è tanto l'entità del danno in sé ma solo il fatto che vi sia stato un ingiusto vantaggio patrimoniale procurato a sé o a terzi. Proprio su tale vantaggio, spiega la Corte, non possono nutrirsi dubbi, tenuto conto dell'oggettivo e non irrilevante valore economico, del consumo di carburante, del costo dell'utilizzo del mezzo e delle ore di impegno del personale. Altre info E sempre in tema di auto blu un'altra sentenza della VI Sezione penale (numero 25541) ha resi definitiva la condanna a 9 mesi di reclusione per peculato d'uso nei confronti di un consigliere comunale del Comune campano di Camigliano per avere fatto momentaneamente uso personale dell'auto del Comune. Inutile la sua difesa volta ad attenuare la condanna sulla base del fatto che aveva utilizzato l'auto blu in un giorno prefestivo e in via del tutto episodica ed occasionale. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso del consigliere comunale e ha evidenziato che "integra la contestata ipotesi di peculato d'uso", l'utilizzo dell'auto d'ordinanza dal momento che il consigliere ha "esercitato, ancorche in termini temporalmente contenuti e isolati, una vera e propria azione 'uti dominus' sulla disponibilita' della vettura del comune di cui era consigliere, esulando da tanto sia la necesita' di ragioni di servizio sia di improvvise e imprescindibili ragioni di assoluta urgenza personale non altrimenti fronteggiabile nell'immediato".

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