Testo del Decreto Anrti Crisi con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 2/2009
Testo del decreto-legge 185/2008 (Decreto Anti Crisi) con le modifiche apportate dalla legge di conversione n.2/2009Art 1. Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale
concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo
Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo
49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis),
d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10,
comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e
l), limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del
richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo
25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti,
per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei
componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonche' i figli e
gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle
condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si
assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di
cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza
del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti
portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti
dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo
familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro
quindicimila; b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori
di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma
1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e'
attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo
81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante
ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c)
prestano l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita
richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente
autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti
elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice
fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso
dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo
familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo
d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il 28 febbraio 2009
utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. La richiesta puo' essere effettuata anche mediante i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai
quali e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati
autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del
comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi
disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli
enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle
richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo
erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai sostituti d'imposta
attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di
erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione
del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo
del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e' limitato ai soli
importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli
della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano
l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei
benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente
trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via
telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in
relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui
il beneficio non e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta
di cui al comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le
modalita' prescelte per l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui
al comma 1 puo' essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del
nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati
al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attivita' lavorativa ovvero sono
titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della
richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e
gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta erogano il
beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in
relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute
e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I
soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro
il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo
comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di
attribuzione, secondo le modalita' di cui al comma 10.
17. In tutti i casi
in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non e' erogato dai sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, la richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno
2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della
dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto
ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal decreto del
direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
19. I soggetti che
hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad
effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la
restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante
versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle
entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo
il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle
compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il
recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti
a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai
sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e'
istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e
quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate
provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter),
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 2. Mutui prima casa: per i
mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie
all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il
saggio di base su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a
tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato applicando il
tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di
maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.
Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine
di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione,
gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice
civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la
costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei
quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio
senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal
fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo
stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive
non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari
di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli
intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalita' connesse alle
operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta,
nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui
garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione
dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9,
sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche
fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in
applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto
sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il
conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da
corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico
del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico
dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' per la comunicazione alle banche e agli intermediari
finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni
disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per
l'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita'
tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successivemodificazioni, pari
allaparte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il
monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale
adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente
decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per
l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela
mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono
assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a
tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali
contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione
offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
ai citati articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385
del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza
all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e
107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive
modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte
e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative
emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009,
rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate
all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli
assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e
gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di handicap,
nonche' al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari
di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro
autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di
incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato
dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano
le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma
5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di
solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2,
comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art.
2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti
bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la
commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un
periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in
assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di
fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione
accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione
dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di
messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso
debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non
rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente
evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva
comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli
interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque
denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice
civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione
dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la
rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo
conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle
disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima
data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno
degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi
utili ai fini del medesimo patto di stabilita' interno per il 2009 le somme
destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto
capitale per impegni gia' assunti, se finanziate da risparmi derivanti:
a)
dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse
sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non gia' conteggiato nei
bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione
di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di
concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire
che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano
l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009.
Art.
3. Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli
oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, e' sospesa
l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe
a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di
inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti
e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica
e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore
autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione
della disposizione di cui al presente comma e' rimessa all'autonoma decisione
dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e
validita' delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali
vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono
sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il
28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate
misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei
piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni
autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la
riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio
autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo
1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo
8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di
entrata in vigore del presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo: «Le
societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il
concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata
della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti
effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei
nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione
CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e
88 sono abrogati; 6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31
ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni
proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato puo' riguardare
esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella
formula revisionale e dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state
formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b)
i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come
individuati nelle convenzioni; ».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel
mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;
entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le
proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano
dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata
per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41
del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali
sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad
energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal
1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto
all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica
hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas
naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessita' di tutelare
i clienti che utilizzano impianti condominiali ed e' riconosciuta in forma
differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa
al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la
fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di
residenza un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura
degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione
sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per
l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualita'
che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a
carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto
gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla
tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono
riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con
indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei
suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la
disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a)
il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo di adeguamento
disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal
Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito,
in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si
svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il
prezzo dell'energia sara' determinato in base a un meccanismo di negoziazione
continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantita';
c) fatti salvi
i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato elettrico mantiene il
riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un
periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e
sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con
cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al concessionario del servizio di
trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle
risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle
diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di
dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie
dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo
dell'energia sara' determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo
vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei
servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata
l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla
lettera b)con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d),
favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed efficienza economica
attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da
essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si
verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo
economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul
funzionamento dei mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione
puo' contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di
formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali
anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o piu' decreti sulla base delle
predette proposte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai
seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di
piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione
della capacita' di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b)
sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo
di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di
integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo
stesso termine di cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni,
anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o
di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di
dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla presente
lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate
dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che implementa
meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il
sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di
tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che
risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di
congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del
sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono
adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per
il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di
approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle
risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, puo' suddividere la
rete rilevante in non piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai
commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare il
credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione
nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o
convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali
ipoteche e' esente dell'imposta provinciale di trascrizione.
Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e
disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
1. Per la
realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al
credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo
rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche
fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato
dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto
di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di
operativita' delle garanzie.
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di
cui al comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno
2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle
famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori
di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni
caso, l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo 9
del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e'
sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli
iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio
2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza
oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni
ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione
in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere
versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in
centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la
rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale
del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per
il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio
2009».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in
ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego
del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale,
sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della
riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1,
comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato
dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per
il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della
qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la
valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare
all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso
tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti
negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.
All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite»
e' sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il
decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge.
Art. 5. Detassazione contratti di
produttivita'
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di
importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore
privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008
all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il
sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il
2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
Art. 6.
Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo
del lavoro e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi
degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli
interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto
delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. In
relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008,
per i quali e' stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente
alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero
alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una
somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza,
riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come
determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al
rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto
dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di
euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale
completamento dei rimborsi, si provvedera' all'integrazione delle risorse con
successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di presentazione delle
istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.
201, si applicano altresi' per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei
territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e
individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15
novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del
21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per
l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le
risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter.
All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno
2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011
e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento
netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per
l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 »;
b)
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno
2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011
».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di
euro per l'anno 2011.
Art. 6-bis Disposizioni in
materia di disavanzi sanitari
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle
condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno
sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non e' stato
nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro.
L'autorizzazione di cui al presente comma puo' essere deliberata a condizione
che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo
sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre
dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del
comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di
recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione
interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita
nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti
l'entita', i termini e le modalita' del predetto recupero, in relazione ai
mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei
piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello
specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la
regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio
idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
Art. 7. Pagamento dell'IVA al momento
dell'effettiva riscossione del corrispettivo
1. Le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed
alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti
che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione
dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il
cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono
di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle fatte nei
confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente
comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad
esigibilita' differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di
tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata alla
preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del
Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse
derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui
confronti e' applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali,
in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita' nazionale, degli
elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi
economica, nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi
di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2007.
Art. 9. Rimborsi fiscali
ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a.,
dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma
12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul
fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a
seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008,
nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per
la successiva erogazione ai contribuenti.
2. Per effetto della previsione di
cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per favorire
l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella
prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti
vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche con priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta
una riduzione dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Per l'anno 2009,
su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli
articoli 77-bise 77-terdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo
credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti
dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine
rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto escluda la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
Art. 10. Riduzione dell'acconto IRES ed
IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto, per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno gia' provveduto per intero al
pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente
alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalita' ed
il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma
1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della
finanza pubblica.
Art. 11. Potenziamento
finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello
Stato
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni
di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia
di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo
di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli
interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane.
L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui
all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i
rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle
imprese artigiane.
3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 e'
riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi
di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La
dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere incrementata mediante
versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico.
5-bis. Per gli impegni assunti dalle
federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, e' autorizzato il
rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 12. Finanziamento dell'economia attraverso
la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi
controlli parlamentari e territoriali
1. Al fine di assicurare un
adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di
patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche
interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351
del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche
italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da societa'
capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su
mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono
essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.
Puo' essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o
riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non
pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del
gruppo bancario di appartenenza. In ogni caso, il programma di intervento di cui
al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La
remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 puo' dipendere, in
tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi
dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle
condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il
Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di
cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo
complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione e',
altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli
impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero
dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del
credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle
modalita' con le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai creditori
delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche
attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di
mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da
parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in
materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
5-bis. Gli
schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla
lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.
6. Sul finanziamento
all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente
al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a
tale fine presso le Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio con la
partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste, a legislazione
vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari
e' effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle
condizioni economiche dell'operazione e della computabilita' degli strumenti
finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per
l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione
degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della
facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a
ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse
a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi;
alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali
aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille
delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b)
riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo
temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad
amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli
intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i
flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative
autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
9-bis. Gli schemi di decreto
di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data
di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle
Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi
inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di
variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al
presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, le
deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443,
secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste
per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del
codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del
codice civile e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti
della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli strumenti finanziari di
cui al presente articolo.
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai
sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui
all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.
Art. 13. Adeguamento europeo della disciplina in
materia di OPA
1. L'articolo 104 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 104
(Difese). - 1. Gli statuti delle societa' italiane quotate possono prevedere
che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a
oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi
1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di
quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate
i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od
operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui
all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a
quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non
costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta.
Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del
consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e'
richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o
in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la
cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di
cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la
Consob.».
2. L'articolo 104-bis del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito
dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti
delle societa' italiane quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono
prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai
commi 2 e 3»;
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso
azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3.
L'articolo 104-ter del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di
cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole:
«Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi
1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il
comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in
virtu' di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi
dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114,
l'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente comunicata al
mercato secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.».
Art. 14. Attuazione della direttiva 2007/44/CE
sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di
amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd.
hedge fund)
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il
divieto previsto dal comma 6» sono soppresse. Ai soggetti che, anche attraverso
societa' controllate, svolgono in misura rilevante attivita' d'impresa in
settori non bancari ne' finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19
del medesimo decreto legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove
ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili,
dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve
essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di
partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la
partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale
specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia puo' chiedere ai medesimi
soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
2. Il primo
periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, e' sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma
18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica, non individui modalita' operative alternative per attuare
il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita', l'Agenzia del demanio provvede alla
custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto
di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso
in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia
si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e
seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di
sorveglianza puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo
necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli
effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la
possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi
decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti
disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche
agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita', secondo la
rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni
conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite
dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
5.
All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2
effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in
vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo 2112 del codice civile.».
6. Al fine di salvaguardare
l'interesse e la parita' di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei
fondi comuni di investimento speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre
2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un
dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la
SGR puo' sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura
proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il
rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di
rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la scissione
parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in un nuovo fondo di tipo
chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a
quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove
quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attivita'
dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per
l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso
dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle
domande di rimborso gia' presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati
i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da
norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca
d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8
del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attivita'
illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b),
alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione
dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui
al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per
l'investimento in quote di fondi speculativi.
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali
e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul
bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che
risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche
ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata
dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I
contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali
addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui
al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto distintamente per le divergenze
che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 58, della legge n.
244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio
di adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i
disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto
dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, nonche' quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per
effetto della soppressa disposizione della lettera b)dell'articolo 109, comma 4,
del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a
seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi'
come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007; b) dalla
valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di
rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
4. Il
riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), puo' essere
attuato sulla totalita' delle differenze positive e negative e, a tal fine,
l'opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma
algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta e' versata in
unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo e'
negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di
cui al comma 3, lettera a), puo' essere attuato, tramite opzione esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole
fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni
aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei
relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e'
assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali
addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo
negativo non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se
nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute
aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato
testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto
beneficiario di tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5,
in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei
soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze
di cui al comma 3, lettera b), puo' essere attuato tramite opzione esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva e'
versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano
le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24 , del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si
assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.
8. Le disposizioni
dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati,
rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto
rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione
dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per
l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di
liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini
delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma
2-terintrodotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte,
i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e
alle altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo
comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione
l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione. I
maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e'
versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato
testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo' essere
effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al
conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso
del quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di
imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre
attivita' immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
11.
Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle
indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF,
dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in
unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti
si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per
cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo a singole
fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e
11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate
entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata gia'
esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del
2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta
versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi
2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel
quadro EC della dichiarazione dei redditi.
13. Considerata l'eccezionale
situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a
permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione
cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima
relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di
carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di
turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese
di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che
disciplina altresi' le modalita' applicative degli istituti prudenziali in
materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilita'
di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa
verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si
avvalgono della facolta' di cui al comma 13 destinano a una riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori
registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i
valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo
onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della
citata differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili
disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
16. I
soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali
nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli
immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa,
risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve
essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e
quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle
rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una
speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione
di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in
sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato con l'applicazione in capo alla societa' di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali
addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate
al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal quinto
esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura
del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo
della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a
quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e
20 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di cui
la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura
del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a
carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del
comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da
parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni
dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio
assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4.
All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono
abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le
parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al
comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un
decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
5-bis. La
lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bisdel decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni
consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel
deposito IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di
iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite
in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al
registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o
collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un
elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo
di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per
ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di
tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via
telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o
negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene
liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli
adempimenti amministrativi di loro competenza.
10-bis. Gli intermediari
abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione
degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico
dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e
successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione
per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4
dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico
di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su
supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria
firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le
quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
12-bis.
Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art.
2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e
la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa
possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni
contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili
in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e
costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare,
su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono
assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni
tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato,
inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi
precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una
nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia
probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
12-ter.
L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice
civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo
2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto
nel» sono sostituite dalle seguenti:
«del deposito di cui al»;
b) al
secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole:
«e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le
dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono
essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine
sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile,
le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro
dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del
codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti:
«registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e'
abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono
sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma»
e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato
nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo
comma dell'articolo 2478-bisdel codice civile, le parole: «devono essere
depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis,
primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al
comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo
periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quatera 12-deciesentrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro
tale termine, gli amministratori delle societa' a responsabilita' limitata
depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per
integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei
soci».
Art. 16-bis Misure di semplificazione per
le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita' ivi previste, i
cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi
anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore
dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di
anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui
all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre
amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre
dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione
e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione
dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno
o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del
comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta
elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene
ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per
mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di
posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di
cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta
elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra
amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio
e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini
ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle
categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione
del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando
strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione
e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita' a
quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita'
(SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole
tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticita'
dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In
attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.
11. In deroga alla
normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto
di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni
semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di
connettivita' (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».
Art. 17. Incentivi per il rientro in Italia di
docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito
d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente
estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e
dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato,
siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o
privati o universita' per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata
in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
L'incentivo di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio
2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente
nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi
previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di
ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o
localizzate negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' integrata di 1
milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
Art. 18-bis Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo puo' essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalita' dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o piu' lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimentiagevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro.
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
d) (soppressa);
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte, dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre2000,n. 388,e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionalianche di sostegno al reddito perl'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 nonche' con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e' autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello Stato».
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;
c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72».
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie, nonche' di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attivita' delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il T.a.r. entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita' previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e' pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo' comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da partedella BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»; b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
1. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».
2. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della societa', ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Societa', pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta societa' da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la societa' Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.
Art. 23. Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto gia' liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle societa' da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilita' della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiuntoil seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) »;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'.».
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi1, lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2009.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto il seguente:
«Art. 10-ter (Limiti alla possibilita' per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10. 2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualita' oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »
4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « in forma societaria » sono inserite le seguenti: « , e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico»; b) il comma 3 e' abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle somme dovute per il pagamento ditributi e deirelativi interessi agliuffici e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: « A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma,entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalita' della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
12.Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1o gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.
e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
15. L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economicofinanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
21-bis. Al fine di potenziare le capacita' di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 7, alinea, le parole da: « previa verifica dei presupposti » fino a: «quote delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: « fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,»;
c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.».
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione delcredito di imposta suddetto e' regolatacome segue:
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi novantagiorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alledetrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalita' previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pariimporto.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonche' altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013.
8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso.
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita' commerciale.
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita' sociale».
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attivita' istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonche' all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e' sostituito dal. seguente:
«Art. 2. (Periodo di applicazione) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Nel citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare.».
1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
« e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».
Art. 32. Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un
aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora e che e' a carico del debitore:
a) in misura del
4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante
parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso
contrario.»
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di
cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi,
tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e
dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:«4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse »;
e) il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente:«5-bis. Limitatamente alla riscossione
spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201
del 29 agosto 2000»; e-bis) al comma 6, alinea, le parole: « Al concessionario »
sono sostituite dalle seguenti: « All'agente della riscossione» e, alla lettera
a), le parole: « il concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « l'agente
della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: « al concessionario »
sono sostituite dalle seguenti: « all'agente della riscossione».
2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3.
All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)alla lettera a) le parole « di pari importo» sono
soppresse;
b) le lettere c)e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le
anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come
riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50
punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di
inesigibilita' presentate prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione
del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da
assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera
a).»
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a)e c), sono
rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita' di pari entita' i crediti
risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti
della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di
restituzione e' eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilita' delle
quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base
dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente non spettanti e' effettuato mediante riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o
del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti
della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data
successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in
unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
4. soppresso
5.
All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il
piano di cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente
alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con
riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo' prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e
le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti aicreditori
che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non puo'
essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e'
previsto un trattamento piu' favorevole.»;
b) al secondo comma sono
aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: « Ai fini della proposta di accordo
sui crediti di natura fiscale, ».
6. Con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di accettazione
da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
7.
Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e' inserito il
seguente:
« Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure di riscossione
coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle
definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai sensi
degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2,
della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si
applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis».
7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle societa', ai sensi del
comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti
privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
dei comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro
interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le
societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi
di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli
enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I
soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima
il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto
adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono
cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono
ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.
Art. 32-bis Semplificazione delle modalita' di
riscossione coattiva
1. L'iscrizione a ruolo delle somme
determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento e'
effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti
disposizioni in materia di contenzioso.
2. La societa' di riscossione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni,
provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e
successivi.
Art. 32-ter Estensione del sistema di versamento «F24 enti
pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e
previdenziali e ai premi assicurativi
1. Gli enti e gli organismi
pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato di
cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007,
che per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e delle
ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le
relative addizionali si avvalgono del modello « F24 enti pubblici », approvato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del
27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello « F24 enti pubblici » per il
pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi
enti previdenziali e assicurativi.
2. Le modalita' di attuazione, anche
progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i
premi.
3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il
modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti
e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali
dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il
versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese
successivo alla scadenza stabilita.
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.
1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.
1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bise 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.




