La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11922/2009) ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale può essere giustificato se il rapporto tra i coniugi viene messo in difficoltà dai suoceri.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti chiarito che “la pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l'eventuale esistenza di un collegamento fra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che, pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l'addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti”.
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