Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 9142/2009) ha stabilito che non possono chiedere il rimborso dell'Iva le società che hanno acquistato beni da impiegare in attività esenti. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che " con ordinanza (adottata perché ‘la soluzione' delle questioni sottoposte al suo esame ‘non dà adito ad alcun ragionevole dubbio') resa il 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05 - ‘aventi ad oggetto domane di pronuncia pregiudiziale proposte Entrate, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (C-18/05) e dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze 8C-155/05)'-, invero, la Corte di Giustizia CE ha (testualmente) statuito che ‘la prima parte dello'art. 13, parte B, lett. C), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE' (‘in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto
: base imponibile uniforme') ‘dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista' - specificamente invocata dalla società e riconosciuta dal giudice a quo nella sentenza impugnata - ‘si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione'.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: