La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 16044/2009) ha stabilito che l'automobilista stressato non è legittimato a perdere le staffe con i vigili. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che "il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. Nella specie, la reazione posta in essere dall'imputato, cagionando lesioni alle persone offese, ha ‘esorbitato' dai limiti sopra indicati, per cui non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni personali con quello di resistenza a pubblico ufficiale".

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