La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1744/2003) ha stabilito che la richiesta di separazione con addebito non può essere giustificata dalla violazione del dovere dei coniugi di stabilire concordemente il domicilio della famiglia, qualora alla rottura, abbiano contribuito altre cause.
I Giudici di Piazza Cavour evidenziano infatti che “la violazione del dovere di stabilire concordemente il proprio domicilio, ove anche possa considerarsi motivo di addebito, può non giustificare, da sola, la pronuncia di separazione con addebito qualora la rottura dei rapporti coniugali sia stata determinata indipendentemente dalla predetta violazione”.
Precisa ancora la Corte che, per poter addivenire alla pronuncia di addebito, occorre che venga fornita la prova che il comportamento del coniuge contrario ai doveri familiari sia stato la causa che ha determinato l'intollerabilità della convivenza.
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