La quinta sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6609 del 19 marzo 2009 sancisce il principio di diritto, secondo cui è nullo l'avviso di accertamento Irpef se non viene indicata l'aliquota. Gli Ermellini, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito la questione, hanno accolto le richieste dei ricorrenti che lamentavano la nullità degli di accertamento Irpef e Ilor relativi agli anni 1987 1993, per mancata indicazione dell'aliquota come previsto dall'art.42 del D.P.R n.600/1973.
“L'avviso di accertamento Irpef, - secondo quanto si legge dalla sentenza - il quale non riporti l'aliquota applicata, ma contenga solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle “indicazioni” che è alla base del precetto dell'art.42, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nella funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma dello stesso articolo”
La Corte inoltre precisa che “la nullità colpisce l'atto nel suo complesso, senza possibilità di configurare una nullità parziale dello stesso, atteso che l'accertamento ha ad oggetto il reddito imponibile, che resta identico nelle due imposte”.
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