La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 6569 del 18 marzo 2009, ha stabilito in tema di licenziamento che la frase “Chi c… credi di essere”, espressione irriguardosa ma non ingiuriosa, rivolta al capo debba essere valutata nel complesso caratterizzato da un alterco intervenuto tra i due. La Corte ha ritenuto che nel caso preso in esame una simile frase fosse null'altro che una reazione “emotiva ed istintiva” del lavoratore ai rimproveri ricevuti e per questo non sufficiente a fondare un buon motivo per il licenziamento, non costituendo questo episodio una ipotesi di insubordinazione. La Suprema Corte ha affermato inoltre che “per stabilire in concreto una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, delle circostanze nelle quali sono state commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”. “Secondo il condiviso orientamento di questa Corte – si legge nella sentenza – in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorquando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare – come nel caso in questione - il giudice di merito non deve esaminarli atomisticamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutarli complessivamente al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. n. 6569 del 18 marzo 2009
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