La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 6575/2009) ha stabilito che il genitore che non provvede al mantenimento dei figli, oltre che a rischiare il carcere, potrà essere condannato a risarcire l'ex coniuge dei danni morali patiti.
La Corte ha infatti precisato che “non è idonea ad escludere lo stato di bisogno la circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto in via sussidiaria la madre e i nonni. Lo stato di bisogno, invero, va apprezzato nei rapporti tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, onde il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato, in via subordinata o addirittura non obbligato affatto, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. L'intervento del terzo, infatti, si rende necessario proprio perché, a causa della condotta inadempiente dell'obbligato, la persona offesa si viene a trovare nella situazione di disagio che la norma mira a prevenire”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza

