Linea dura della cassazione contro chi si mette ubriaco alla guida. Secondo la Corte per dimostrare lo stato di ebbrezza basta la parola del poliziotto, anche se non è stato effettuato l'alcol test. In sostanza, se l'automobilista rifiuta di sottoporsi al test possono far fede i dati riferiti dal verbalizzante. Il caso esaminato dalla Corte riguarda un automobilista condannato a 2000 euro di ammenda per essere stato sorpreso alla guida in stato d'ebbrezza. Anche se la Corte ha dovuto accertare la prescrizione del reato, nella parte motiva ha ricordato che la legge 160 del 2007 non ha abolito la fattispecie di "guida in stato di ebbrezza", anzi ne ha "inasprito l'apparato sanzionatorio". Per questo, secondo la Corte 'non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti'. A nulla rileva dunque che l'automobilista abbia rifiutato di sottoporsi al test anti alcol visto che 'la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza
, pur sulla base dei soli dati sintomatici di tale condizione rilevati e riferiti dal verbalizzante' vale anche 'con riferimento alle disposizioni introdotte con la riforma del 2007'.

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