La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 29371/2008) ha stabilito che le sulla prima casa acquistata per usucapione, possono essere previste le agevolazioni fiscali parziali ovvero può essere prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta sull'imposta di registro ma non possono essere previsti i benefici sulle imposte ipotecarie a catastali. Gli Ermellini hanno precisato che "la normativa relativa alle cd. agevolazioni ‘prima casa' si è andata modificando dal tempo della norma istitutiva, art. 1 L. n. 168/1982. La ratio primaria dell'introduzione di tali agevolazioni è da ricercare nell'intenzione del legislatore all'acquisizione della proprietà della casa di abitazione con l'intento di vivacizzare il mercato immobiliare anche mediante il recupero del patrimonio esistente. Successivamente la politica fiscale ha subito un'evoluzione e, guardando con favore anche gli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso, la normativa si è venuta modificando unitamente alla ratio ispiratrice con le disposizioni che si sono susseguite nel tempo sia in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento.
A questo ultraventennale periodo di aggiornamento delle disposizioni ha contribuito anche la giurisprudenza e l'Amministrazione finanziaria ha spesso risposto positivamente ad alcune interpretazioni della stessa, favorendo la modifica delle disposizioni o aderendo ad esse con circolari interpretative.
Tale favor legis ha trovato la sua completa espressione con l'aggiunta della nota II bis all'art. 8 della Tariffa, prima parte, operata dall'art. 23, comma 2, d.l. m. 69/1989, convertito in L. n. 154/1989, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione
della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della tariffa che sua volta prevede l'aliquota ridotta per il trasferimento della ‘prima casa'. Poiché la sentenza dichiarativa dell'usucapione viene equiparata per legge ai trasferimenti di cui all'art. 1 non si vede per quale ragione non si debbano applicare le agevolazioni che a tale articolo fanno riferimento".
La Corte ha quindi concluso evidenziando che "in tema di imposta di registro, l'applicabilità dell'aliquota del 4%, prevista per il trasferimento di immobili destinati ad uso abitazione non di lusso, anche ai provvedimenti che accertano l'acquisto della proprietà per usucapione, dev'essere fatta decorrere non già dall'entrata in vigore dell'art. 16 d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, che ha modificato il tale senso l'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma dall'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154: tale disposizione ha infatti introdotto nell'art. 8 della medesima tariffa la nota II - bis, che estende alla registrazione della sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, dovendosi invece attribuire portata interpretativa all'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta nota […]". "Infine - aggiunge la Corte -, occorre aggiungere che l'acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione non dà diritto a fruire dei benefici fiscali previsti, in tema di imposte ipotecarie e catastali, per l'acquisto della ‘prima casa'. Infatti l'equiparazione delle sentenze che accertano la sopravvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, prevista dall'art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e non consente, quindi, di estendere alle sentenze accertative dell'usucapione le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso con riferimento ad imposte diverse da quelle di registro".

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