La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 28887/2008) ha stabilito che non vanno applicate le trattenute fiscali sulle somme risarcite dall'azienda al lavoratore a titolo di danno all'immagine e alla professionalità.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi” e che “non sono assoggettabili a tributo l'indennità corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile”.
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