Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione insiste su libertà di rifiutare le cure. Anche quando è in ballo la vita

Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della libera determinazione alle cure. Secondo la Corte va riconosciuto il diritto del paziente che è "in possesso delle capacita' intellettive e volitive", di rifiutare le cure "secondo una totale autonomia di scelte che puo' comportare il sacrificio del bene stesso delle vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario". E' questo l'impianto motivazionale che è alla base di una sentenza della Quarta sezione penale (la numero 37077/2008). La Corte insiste in particlare sul concetto secondo il quale "il consenso informato" del paziente "ha come contenuto concreto la facolta' non solo di scegliere tra le diverse possibilita' di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale". Tutto questo nel rispetto del "diritto del singolo alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione (per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge)". Questo sta a significare che "il criterio di disciplina della relazione medico-malato e' quello della libera disponibilita' del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacita' intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che puo' comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario".

Altre informazioni su questa sentenza

Il caso esaminato dalla corte è quello di una dottoressa di Pistoia, condannata dalla Corte d'appello di Firenze per lesioni colpose gravi (in primo grado era stata condannata per lesioni dolose) nei confronti di una dodicenne alla quale, per la cura dell'obesita', aveva prescritto il farmaco 'Topomax'. La somministrazione del farmaco era avvenuta in assenza di una adeguata informazione ai familiari. Il dosaggio, visto che la minorenne non dimagriva, era stato raddoppiato con una prescrizione telefonica con la conseguenza che la bambina accuso' "sonnolenza, incubi, emicrania, eccitabilita' e un episodio di allucinazioni".In questo caso la Cassazione, d'accordo con il giudice di merito anche se prende atto della intervenuta prescrizione del reato, riconosce la colpa del medico "la quale non osservava imprudentemente e negligentemente il protocollo al quale l'uso 'off label' del topiramato era subordinato (adeguato consenso informato, con esatta indicazione dei possibili effetti negativi del farmaco e monitoraggio delle condizioni della minore)". Beninteso, precisano gli 'ermellini', "l'acquisizione del consenso non e' preordinata in linea generale ad evitare fatti dannosi prevedibili ma a tutelare il diritto alla salute e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole in relazione agli eventuali danni che possano derivare dalla scelta terapeutica in attuazione dell'art. 32 della Costituzione".


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