Sono da considerarsi vessatorie le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto e che riconoscono unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto anche in mancanza di un giustificato motivo.
E' quanto stabilito nella Sentenza n. 13051/2008, con la quale la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha precisato che sussiste la vessatorietà in quanto tali clausole non possono qualificare la previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del d. lgs n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006.
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