La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13589/2008) ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna di un farmaco e ciò nel caso in cui la terapia e/o cura non ha una validità terapeutica suffragata scientificamente.
Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno infatti ritenuto irrilevante la circostanza del ritardo nel trasporto dei medicinali e ciò in considerazione dell'assoluta inefficacia della terapia Di Bella (considerazione basata sul generale convincimento, ormai radicato nella comunità scientifica e gli operatori sanitari).
Con questa decisione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei familiari di un cittadino poi deceduto che aveva ricevuto in ritardo nel suo domicilio, i medicinali richiesti (cura Di Bella) per la cura contro la sua malattia (tumore).
Motivi della Decisione
Occorre anzitutto rilevare che A.M.D.T.M. e V.M.M. hanno conferito la procura all'Avv. L.M. con atto del 23 aprile 1998, e quindi molto antecedente (del resto in essa si parla della «…casa da promuovere innanzi il Tribunale Civile di Roma…») rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata (del 2004). E' pertanto evidente la sua invalidità. Infatti la procura per il ricorso per cassazione deve avere necessariamente carattere speciale, dovendo riguardare specificamente, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., il giudizio di cassazione, per cui è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 1328 del 24/01/2006; e Cass. Sentenza n. 27012 del 07/12/2005). Di conseguenza il ricorso, per ciò che concerne dette due parti, deve essere dichiarato inammissibile.
Si deve pertanto esaminare solo il ricorso dell'avv. Luigi Mele.
I tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo tale parte lamenta «Errata applicazione delle norme di diritto sulla sussistenza del nesso di causalità, con esonero di accertamento delle responsabilità delle appellate (artt. 40, 1° e 2° comma, 41, 1° comma,C.P. ed art. 2043 C.C. [1])» esponendo doglianze che vanno esaminate come segue. Il vizio di fondo che si annida nella pronuncia impugnata è dato dall'assiomatico giudizio di mancanza del nesso di causalità tra il tardo nella consegna dei farmaci e l'evento dannoso (morte di R.M.), individuando la causa da sola sufficiente alla produzione di quest'ultimo nella patologia tumorale che affliggeva il M. Il Giudice è sfuggito al rigore valutativo che imponeva dapprima un accertamento sulla colpa prospettata e poi una verifica sull'eventuale collegamento esistente fra questa e l'evento dannoso prodotto anche per accelerazione. Pacifico è il negligente ritardo e persino l'arbitraria asportazione della indicazione del contenuto del plico con falsa rappresentazione del medesimo, così come pacifico è il rifiuto delle convenute di attivarsi nel rintracciare il plico non consegnato alla data stabilita,nonostante la rappresentazione di estrema urgenza. Se la IFC/Air Transport avesse osservato i garantiti termini di consegna entro tre giorni dal ritiro (martedì 03.03.98) e la UPS del giorno successivo al ritiro (mercoledì 04.03.98), il plico contenente i medicinali e l'apparecchiatura medica sarebbe dovuto arrivare in data 05.03.98, il che avrebbe consentito la continuazione della terapia, interrotta proprio quel giorno per esaurimento dei medicinali, scongiurando così il peggioramento del paziente; se inoltre, le medesime si fossero almeno doverosamente attivate, come richiesto in data 06.03.98, per il rintraccio e rapido inoltro del plico appena constatato e comunicato il ritardo, si sarebbe potuto arginare il decadimento evitando che il paziente entrasse in coma funesto il successivo 07.03.98. Erra la corte nel ritenere il referto prodotto non proveniente da struttura pubblica ospedaliera, e dunque sfornito di fede privilegiata, mentre al contrario reca intestazione la specifica struttura pubblica ospedaliera di appartenenza del medico operante «Dr. Victor Penzola – Medico Chirurgo – Ospedale Domingo Lucani – Servizio Chirurgia ». In particolare la corte non ha valutato neppure l'accelerazione dell'evento. Logicamente viziato è il convincimento espresso in merito all'assoluta inefficacia della terapia Di Bella.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, della seconda domanda, circa il risarcimento del danno derivato dal deterioramento ed inutilità dei medicinali ed apparecchiatura medica inviati, con evidente travisamento dei fatti (artt. 1176, 1218, 1228, 1686,2051,2729 C.C.)» esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. La corte d'Appello ha respinto la doglianza per carenza probatoria nei suoi elementi costitutivi, invece totalmente travisati quando non del tutto omessi.
Infatti: -1) è stato dimostrato quali fossero i medicinali e le attrezzature inviate; -2) la pattuizione del termine di tre giorni entro il quale il plico doveva pervenire a destinazione è riscontrabile da duplice prova, deduttiva e diretta: - dalla determinazione di privilegiare la IFC Srl come corriere rispetto al precedente Fedex (che aveva compiuto pregressa ed analoga spedizione entro quattro giorni) solo in virtù di una garantita anticipazione temporale di consegna, che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso non rivolgersi nuovamente alla comprovata Fedex; - dalla dichiarazione a firma del sig. Bolivar, consorte di una dipendente della IFC srl, chiaramente sintomatica sia dell'essenzialità di detto termine sia dell'esplicita prospettazione del contenuto del plico sia delle condizioni di salute del destinatario della consegna. Non è stata considerata la prova documentata n. 11, da cui è dato evincere che anche alla società UPS, alla data 6 marzo 1998 veniva accoratamente rappresentato sia il contenuto del plico che le condizioni di salute del destinatario, senza nulla ottenere. Doppiamente infondata ed errata è la considerazione della corte d'Appello circa il recapito alla data del 10 marzo del plico e la ritenuta congruità, a distanza di sette giorni, del termine di consegna che fa ritenere esente da inadempimento e da illecito aquiliano le controparti; in realtà il plico è stato recapitato l'11 marzo ed il tempo complessivo, dalla presa di carico, è di nove giorni, compreso quello d'invio. Quanto, infine, al difetto di prova sugli esborsi, la Corte d'Appello ha omesso del tutto di considerare che i prezzi delle medicine ed apparecchiatura medica è agevolmente rilevabile dal prontuario farmaceutico con relativo prezzario e da articoli di stampa, prodotti come prova documentale n° 16 di parte attrice sin dall'atto introduttivo della domanda, all'evidenza necessitando per una cura così a distanza una scorta sufficiente per un ciclo, per complessivi € 6.042,77; per i restanti esborsi, infine, in relazione alle telefonate intercontinentali e spese funerarie, la quantificazione – meramente indicativa per Euro 4.906,35, poiché effettivamente non provabile .- era stata sempre demandata al giudice di merito in via equitativa, e comunque, il tutto ivi compreso il risarcimento per l'eventuale accoglimento della prima domanda in misura maggiore o minore affidata all'equo apprezzamento del giudicante.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite, congruamente liquidate in favore di ciascuna delle appellate (art. 92 c.p.c.)» prospettando doglianze che vanno riassunte come segue. Non è dato comprendere perché la corte di appello abbia ritenuto di condannare gli appellanti alle spese di lite, senza motivazione alcuna se non quella stringatissima ed apodittica della soccombenza (mentre il primo Giudice aveva compensato). L'efficacia della cura Di Bella, ritenuta dal primo giudice controversa e dal secondo giudice di assoluta inefficacia, in realtà è ancora oggi, oggetto di discussioni, critiche e confronti scientifici. Per senso di equità e giustizia, e per la delicatezza della vertenza, i giudici del gravame avrebbero dovuto almeno ritenere compensate fra le parti le spese di lite.
I tre motivi di ricorso sono privi di pregio in quanto l'impugnata decisione è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.
In particolare va rilevato quanto segue.
-A) La base fondamentale della decisione in esame è in effetti costituito dal «…generale convincimento, ormai radicato nella comunità scientifica e gli operatori sanitari, in merito all'assoluta inefficacia della terapia Di Bella….»; a tal proposito va rilevato che tutte le doglianza fondate direttamente od indirettamente sulla contestazione di detto «…. Generale convincimento…» sono radicalmente inidonee a suffragare le conclusioni del ricorrente, poiché si è di fronte ad una tipica valutazione di merito della Corte, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi denunciati; sono di conseguenza prive di pregio pure tutte le censure fondate sull'asserita accelerazione della morte suddetta (ne consegue anche l'irrilevanza di un eventuale errore della corte nell'indicare il numero esatto dei giorni in cui la spedizione è stata portata a termine). In particolare appaiono prive di pregio (anche a prescindere da quanto ora esposto) le censure concernenti il referto del dott. Victor Mensola. Infatti la corte, quando ha negato che provenisse da «una struttura ospedaliera pubblica» ha evidentemente inteso negare che provenisse da una struttura ospedaliera pubblica italiana; il che rende il rilievo (comunque) immune dalle censure esposte.
-B) E' privo di pregio anche il rilievo del ricorrente secondo cui si imponeva dapprima un accertamento sulla colpa prospettata e poi una verifica sull'eventuale collegamento esistente fra questa e l'evento dannoso prodotto anche per accelerazione; al contrario deve ritenersi corretto dal punto di vista logico-giuridico accertare innanzitutto l'esistenza o meno del nesso eziologico (se si esclude che questo possa sussistere è inutile stabilire se vi sia o meno colpa; sono di conseguenza prive di rilevanza tutte le censure concernenti quest'ultima).
-C) le doglianze concernenti la prova circa l'entità delle spese suddette, la pattuizione del termine di tre giorni e l'essenzialità del medesimo si esauriscono in realtà in una mera prospettazione di una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 15489/2007 e Cass. n. 17477/2007); inoltre non viene ritualmente riportato il contenuto delle risultanze citate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. n. 7767/2007; esse sono dunque inammissibili per ciascuna di dette due ragioni, prima ancora che prive di pregio, essendo la motivazione della Corte comunque immune da vizi pure sul unto.
-D) quanto alla decisione sulle spese è palese che la Corte ha emesso una pronuncia del tutto priva di vizi in questione («in tema di spese processuali, la facoltà ridisporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione». Sez. U. n. 14989/2005; conformi: Cass. n. 28492/2005; e Cass. n. 7607/2006).
Il ricorso va dunque respinto
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riferimento a A.M.T.M. e V.M.M.; rigetta il ricorso con riferimento a L.M., compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 20.3.2008.
Con questa decisione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei familiari di un cittadino poi deceduto che aveva ricevuto in ritardo nel suo domicilio, i medicinali richiesti (cura Di Bella) per la cura contro la sua malattia (tumore).
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza n. 13589/2008Motivi della Decisione
Occorre anzitutto rilevare che A.M.D.T.M. e V.M.M. hanno conferito la procura all'Avv. L.M. con atto del 23 aprile 1998, e quindi molto antecedente (del resto in essa si parla della «…casa da promuovere innanzi il Tribunale Civile di Roma…») rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata (del 2004). E' pertanto evidente la sua invalidità. Infatti la procura per il ricorso per cassazione deve avere necessariamente carattere speciale, dovendo riguardare specificamente, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., il giudizio di cassazione, per cui è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 1328 del 24/01/2006; e Cass. Sentenza n. 27012 del 07/12/2005). Di conseguenza il ricorso, per ciò che concerne dette due parti, deve essere dichiarato inammissibile.
Si deve pertanto esaminare solo il ricorso dell'avv. Luigi Mele.
I tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo tale parte lamenta «Errata applicazione delle norme di diritto sulla sussistenza del nesso di causalità, con esonero di accertamento delle responsabilità delle appellate (artt. 40, 1° e 2° comma, 41, 1° comma,C.P. ed art. 2043 C.C. [1])» esponendo doglianze che vanno esaminate come segue. Il vizio di fondo che si annida nella pronuncia impugnata è dato dall'assiomatico giudizio di mancanza del nesso di causalità tra il tardo nella consegna dei farmaci e l'evento dannoso (morte di R.M.), individuando la causa da sola sufficiente alla produzione di quest'ultimo nella patologia tumorale che affliggeva il M. Il Giudice è sfuggito al rigore valutativo che imponeva dapprima un accertamento sulla colpa prospettata e poi una verifica sull'eventuale collegamento esistente fra questa e l'evento dannoso prodotto anche per accelerazione. Pacifico è il negligente ritardo e persino l'arbitraria asportazione della indicazione del contenuto del plico con falsa rappresentazione del medesimo, così come pacifico è il rifiuto delle convenute di attivarsi nel rintracciare il plico non consegnato alla data stabilita,nonostante la rappresentazione di estrema urgenza. Se la IFC/Air Transport avesse osservato i garantiti termini di consegna entro tre giorni dal ritiro (martedì 03.03.98) e la UPS del giorno successivo al ritiro (mercoledì 04.03.98), il plico contenente i medicinali e l'apparecchiatura medica sarebbe dovuto arrivare in data 05.03.98, il che avrebbe consentito la continuazione della terapia, interrotta proprio quel giorno per esaurimento dei medicinali, scongiurando così il peggioramento del paziente; se inoltre, le medesime si fossero almeno doverosamente attivate, come richiesto in data 06.03.98, per il rintraccio e rapido inoltro del plico appena constatato e comunicato il ritardo, si sarebbe potuto arginare il decadimento evitando che il paziente entrasse in coma funesto il successivo 07.03.98. Erra la corte nel ritenere il referto prodotto non proveniente da struttura pubblica ospedaliera, e dunque sfornito di fede privilegiata, mentre al contrario reca intestazione la specifica struttura pubblica ospedaliera di appartenenza del medico operante «Dr. Victor Penzola – Medico Chirurgo – Ospedale Domingo Lucani – Servizio Chirurgia ». In particolare la corte non ha valutato neppure l'accelerazione dell'evento. Logicamente viziato è il convincimento espresso in merito all'assoluta inefficacia della terapia Di Bella.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, della seconda domanda, circa il risarcimento del danno derivato dal deterioramento ed inutilità dei medicinali ed apparecchiatura medica inviati, con evidente travisamento dei fatti (artt. 1176, 1218, 1228, 1686,2051,2729 C.C.)» esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. La corte d'Appello ha respinto la doglianza per carenza probatoria nei suoi elementi costitutivi, invece totalmente travisati quando non del tutto omessi.
Infatti: -1) è stato dimostrato quali fossero i medicinali e le attrezzature inviate; -2) la pattuizione del termine di tre giorni entro il quale il plico doveva pervenire a destinazione è riscontrabile da duplice prova, deduttiva e diretta: - dalla determinazione di privilegiare la IFC Srl come corriere rispetto al precedente Fedex (che aveva compiuto pregressa ed analoga spedizione entro quattro giorni) solo in virtù di una garantita anticipazione temporale di consegna, che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso non rivolgersi nuovamente alla comprovata Fedex; - dalla dichiarazione a firma del sig. Bolivar, consorte di una dipendente della IFC srl, chiaramente sintomatica sia dell'essenzialità di detto termine sia dell'esplicita prospettazione del contenuto del plico sia delle condizioni di salute del destinatario della consegna. Non è stata considerata la prova documentata n. 11, da cui è dato evincere che anche alla società UPS, alla data 6 marzo 1998 veniva accoratamente rappresentato sia il contenuto del plico che le condizioni di salute del destinatario, senza nulla ottenere. Doppiamente infondata ed errata è la considerazione della corte d'Appello circa il recapito alla data del 10 marzo del plico e la ritenuta congruità, a distanza di sette giorni, del termine di consegna che fa ritenere esente da inadempimento e da illecito aquiliano le controparti; in realtà il plico è stato recapitato l'11 marzo ed il tempo complessivo, dalla presa di carico, è di nove giorni, compreso quello d'invio. Quanto, infine, al difetto di prova sugli esborsi, la Corte d'Appello ha omesso del tutto di considerare che i prezzi delle medicine ed apparecchiatura medica è agevolmente rilevabile dal prontuario farmaceutico con relativo prezzario e da articoli di stampa, prodotti come prova documentale n° 16 di parte attrice sin dall'atto introduttivo della domanda, all'evidenza necessitando per una cura così a distanza una scorta sufficiente per un ciclo, per complessivi € 6.042,77; per i restanti esborsi, infine, in relazione alle telefonate intercontinentali e spese funerarie, la quantificazione – meramente indicativa per Euro 4.906,35, poiché effettivamente non provabile .- era stata sempre demandata al giudice di merito in via equitativa, e comunque, il tutto ivi compreso il risarcimento per l'eventuale accoglimento della prima domanda in misura maggiore o minore affidata all'equo apprezzamento del giudicante.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite, congruamente liquidate in favore di ciascuna delle appellate (art. 92 c.p.c.)» prospettando doglianze che vanno riassunte come segue. Non è dato comprendere perché la corte di appello abbia ritenuto di condannare gli appellanti alle spese di lite, senza motivazione alcuna se non quella stringatissima ed apodittica della soccombenza (mentre il primo Giudice aveva compensato). L'efficacia della cura Di Bella, ritenuta dal primo giudice controversa e dal secondo giudice di assoluta inefficacia, in realtà è ancora oggi, oggetto di discussioni, critiche e confronti scientifici. Per senso di equità e giustizia, e per la delicatezza della vertenza, i giudici del gravame avrebbero dovuto almeno ritenere compensate fra le parti le spese di lite.
I tre motivi di ricorso sono privi di pregio in quanto l'impugnata decisione è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.
In particolare va rilevato quanto segue.
-A) La base fondamentale della decisione in esame è in effetti costituito dal «…generale convincimento, ormai radicato nella comunità scientifica e gli operatori sanitari, in merito all'assoluta inefficacia della terapia Di Bella….»; a tal proposito va rilevato che tutte le doglianza fondate direttamente od indirettamente sulla contestazione di detto «…. Generale convincimento…» sono radicalmente inidonee a suffragare le conclusioni del ricorrente, poiché si è di fronte ad una tipica valutazione di merito della Corte, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi denunciati; sono di conseguenza prive di pregio pure tutte le censure fondate sull'asserita accelerazione della morte suddetta (ne consegue anche l'irrilevanza di un eventuale errore della corte nell'indicare il numero esatto dei giorni in cui la spedizione è stata portata a termine). In particolare appaiono prive di pregio (anche a prescindere da quanto ora esposto) le censure concernenti il referto del dott. Victor Mensola. Infatti la corte, quando ha negato che provenisse da «una struttura ospedaliera pubblica» ha evidentemente inteso negare che provenisse da una struttura ospedaliera pubblica italiana; il che rende il rilievo (comunque) immune dalle censure esposte.
-B) E' privo di pregio anche il rilievo del ricorrente secondo cui si imponeva dapprima un accertamento sulla colpa prospettata e poi una verifica sull'eventuale collegamento esistente fra questa e l'evento dannoso prodotto anche per accelerazione; al contrario deve ritenersi corretto dal punto di vista logico-giuridico accertare innanzitutto l'esistenza o meno del nesso eziologico (se si esclude che questo possa sussistere è inutile stabilire se vi sia o meno colpa; sono di conseguenza prive di rilevanza tutte le censure concernenti quest'ultima).
-C) le doglianze concernenti la prova circa l'entità delle spese suddette, la pattuizione del termine di tre giorni e l'essenzialità del medesimo si esauriscono in realtà in una mera prospettazione di una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 15489/2007 e Cass. n. 17477/2007); inoltre non viene ritualmente riportato il contenuto delle risultanze citate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. n. 7767/2007; esse sono dunque inammissibili per ciascuna di dette due ragioni, prima ancora che prive di pregio, essendo la motivazione della Corte comunque immune da vizi pure sul unto.
-D) quanto alla decisione sulle spese è palese che la Corte ha emesso una pronuncia del tutto priva di vizi in questione («in tema di spese processuali, la facoltà ridisporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione». Sez. U. n. 14989/2005; conformi: Cass. n. 28492/2005; e Cass. n. 7607/2006).
Il ricorso va dunque respinto
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riferimento a A.M.T.M. e V.M.M.; rigetta il ricorso con riferimento a L.M., compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 20.3.2008.





