Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: la detenzione si può provare con ogni mezzo, anche con presunzioni

La Corte di Cassazione (Sentenza 12751/2008) ha stabilito che al fine di richiedere la reintegrazione nel possesso ai sensi dell'articolo 1168, comma 2, del codice civile è possibile fornire la prova dell'esistenza del titolo con ogni mezzo, anche con presunzioni. Il comme in questione dispone che l'azione di reintegrazione è concessa anche "a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità". Considerato che lo scopo della norma è quello di tutelare il potere di fatto sulla cosa (oggetto dello spoglio) non entrano in discussione "gli effetti negoziali del titolo della detenzione, ma il fatto storico della detenzione, come esplicitata in quel titolo". Per questo, secondo la Corte, "a fini di tutela del relativo potere di fatto sulla cosa, la prova dell'esistenza di quel titolo può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni".

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Nella motivazione della sentenza si legge:
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, non essendo sorretto da adeguata e corretta motivazione il convincimento espresso dalla Corte di merito sul difetto di prova del possesso, rectius detenzione, dedotto dalla ricorrente a fini di reintegrazione (e di risarcimento danni), ai sensi dell'art. 1168 c. c., che, per l'appunto, con l'azione di reintegrazione tutela sia il possesso sia la detenzione qualificata della cosa, non per ragioni di servizio o di ospitalità, appunto, nell'ambito della quale va indiscutibilmente ricondotta quella prospettata in giudizio, in ragione di un contratto di affitto dei fondi tra la ricorrente e chi ne era proprietario, prima dello acquisto operato dal controricorrente. Ed invero, in primo luogo, la Corte di merito ritiene che del contratto d'affitto dei fondi non sia stata data prova scritta, per di più ritenendo non utile allo scopo le ricevute del pagamento del canone, prodotte dalla ricorrente, perchè non aventi data certa. Così operando, la Corte di merito si pone in contrasto con l'art. 2697 c.c., in relazione alla norma dell'art. 1168 c.c., disciplinante la tutela riacquisitiva del possesso o della detenzione qualificata della cosa, di cui si è stati privati in modo violento od occulto, possesso e detenzione - questi - che, a norma dell'art. 1140 c.c., si identificano rispettivamente nel potere di fatto, in nome proprio (possesso) o in nome di altri (detenzione) esercitato sulla cosa, estrinsecantesi in un'attività corrispondente allo esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Quale potere di fatto, sia il possesso sia la detenzione, che hanno lo stesso contenuto, differenziandosi solo per essere svolta l'attività sulla cosa in nome proprio dal possessore e in nome altrui dal detentore, devono essere sì provati, al fine di ricevere tutela, ai sensi dell'art. 1168 c.c., ma non oltre la loro consistenza di potere di fatto, essendo oggetto della tutela possessoria un tale potere e non la titolarità di esso. Una volta dimostrato che il potere sulla cosa, in nome proprio o in nome altrui, si è manifestato in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, la tutela possessoria soccorre ancorchè quel potere non risulti sorretto da titolo idoneo: che, altrimenti, non verrebbe ad accordarsi tutela al possesso o alla detenzione, quale concreto esercizio di un determinato potere di fatto sulla cosa, bensì al diritto di possedere o al diritto di detenere la cosa, che, per l'appunto, sono poteri di diritto, conseguenti ad un titolo, sia di proprietà o di altro diritto reale sìa di locazione o di altro contratto ad effetti obbligatori, ai quali - non importa se esercitati o non esercitati in concreto - l'ordinamento accorda altra tutela. A norma dell'art. 1168 c.c., dunque, in relazione al principio dell'onere della prova, colui che vanti la detenzione della cosa deve provare di avere esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, estrinsecantesi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, prova - questa - che, come la Suprema Corte ha ritenuto (v. Cassazione n. 1299/1998, n. 2111/1994 e n. 10606/1991), può ritenersi acquisita con la dimostrazione dell'esistenza del titolo, posto a base della detenzione allegata. Il titolo, infatti, esplicita il modo, in cui la cosa è pervenuta nella disponibilità materiale del detentore, nonchè la misura del potere di fatto esercitato dal medesimo, così individuando la stessa possibilità di tutela possessoria della detenzione allegata, che, a norma dell'art. 1168 c. c., non è consentita quando la si sia avuta per ragioni di servizio o di ospitalità. La prova dell'esistenza del titolo di detenzione, però, per quanto innanzi esposto, non può essere intesa anche come prova d'esistenza di un titolo valido ed efficace, che involge non già questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, qual è la detenzione, tutelata dalla norma dell'art. 1168 c. c., bensì una questione contrattuale in ordine al diritto di detenere la cosa, che esula dal giudizio possessorio. Ne consegue che in tale giudizio, non essendo in discussione gli effetti negoziali del titolo della detenzione, ma il fatto storico della detenzione, come esplicitata in quel titolo, a fini di tutela del relativo potere di fatto sulla cosa, la prova dell'esistenza di quel titolo - diversamente da quanto mostra di ritenere la Corte di merito - può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni. In secondo luogo, poi, la Corte di merito, a sostegno della ritenuta non condivisibilità della difese svolte dalla ricorrente, allora appellante, assertrici della detenzione qualificata dei fondi, ha richiamato la testimonianza del solo teste [...] e non anche quelle degli altri testi [...], che pure in narrativa da per escussi (senza indicarne le generalità) e che pure la ricorrente, indicandone specificamente il contenuto conforme, sostiene rivelatrici della sua conduzione in affitto di quei fondi, dal 1991 al 1998, con corresponsione dei relativi canoni, dapprima alla proprietaria [...] e poi, dopo il di lei decesso, al marito ed erede [...] Così operando, la Corte mostra di non avere esaminato, come invece doveva, l'intero materiale probatorio raccolto, nel quale - peraltro - si inserivano non solo le denunce di produzione dell'uva, prodotte dalla ricorrente e ritenute irrilevanti dalla Corte di merito perchè dichiarazioni di provenienza delle stessa parte, ma anche le connesse certificazioni di provenienza della Camera di commercio di [...], prodotte dalla ricorrente e non esaminate in sentenza. Inadeguata e non corretta, dunque, è la motivazione esposta dalla Corte di merito, innanzi trascritta, in narrativa, con riguardo al ritenuto difetto di prova della detenzione qualificata, per la cui reintegrazione ha agito la ricorrente; e ciò, pur prescindendo dal denunciato travisamento della testimonianza del teste [...], che, a dire della ricorrente, avrebbe affermato circostanze incompatibili (quali l'avere collaborato con il [...] nelle coltivazione dei fondi, sin dal 1992, e di avere a lui consegnato le uve anno per anno) con la qualità di possessore e gestore dei fondi in via autonoma, riconosciutagli invece dalla Corte di merito. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della Corte d'appello di Torino, provvedere ad un nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione del seguente principio di diritto: "la prova dell'esistenza del titolo della detenzione qualificata, di cui si chieda la reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., c. 2, può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, non essendo in discussione gli effetti negoziali del titolo della detenzione, ma il fatto storico della detenzione, come esplicitata in quel titolo, a fini di tutela del relativo potere di fatto sulla cosa".


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