In una recente Sentenza (n. 13938/2008) la Corte di Cassazione ha ribadito che il momento iniziale del decorso del termine per la proposizione della querela coincide con quello in cui "la persona offesa abbia la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione dell'esistenza del reato".
Avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, in cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di due sanitari accusati di lesioni colpose gravi per tardività di querela, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma "evidenziando come la conoscenza dell'esistenza di determinate patologie non comportasse automaticamente la consapevolezza che le patologie fossero conseguenza di errori compiuti dai medici che avevano seguito il trattamento terapeutico praticato alla paziente".
La Corte ha accolto il gravame precisando che "nel caso di lesioni colpose astrattamente riconducibili a responsabilità medica (…) la mera conoscenza delle conseguenze subite in esito al trattamento terapeutico" non costituisce "consapevolezza dell'esistenza del reato perché difetta ancora, nella persona offesa, la consapevolezza della circostanza che il medico ha violato le regole dell'arte medica cagionando le lesioni".

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