La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8397/08) ha stabilito che, ai fini della liquidazione della parcella del professionista, non è vincolante il parere dell'Ordine professionale di appartenenza.
Gli Ermellini hanno poi precisato che se viene accertato (con sentenza definitiva) che il cliente ha perso la causa per colpa del professionista, quest'ultimo deve provvedere al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni. Tali danni comprendono oltre a quelli che il cliente ha dovuto sostenere a causa del suo errore professionale, anche quelli futuri

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