Nel caso di risoluzione del contratto di vendita l'acquirente è tenuto a rimborsare al venditore l'IVA da questi versata salvo che l'imposta sia stata recuperata mediante detrazione sulla base del meccanismo previsto dall'art. 26, comma 2, Dpr 633/1972.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 15696/2002) precisando che, in ogni caso, è onere dell'acquirente (che vuole evitare il rimborso) dimostrare che il venditore si sia effettivamente avvalso della detrazione.
Corte di Cassazione sentenza n. 15696/2002
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