
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 28204 del 17 Dicembre 2013. L'istituto della caparra confirmatoria, regolato all'art. 1385 codice civile
Nella sentenza la Suprema Corte evidenzia come, ex art. 1385 c.c. sopra citato, la parte adempiente (il venditore) abbia una duplice possibilità d'azione: o trattenere la caparra a titolo di risarcimento o chiedere la risoluzione o l'esecuzione del contratto, con conseguente condanna al risarcimento del danno della controparte. Un'opzione alternativa per cui, effettuata la scelta, le possibilità non sono cumulabili. Nel caso la parte prediliga la prima opzione, "in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 2, a ritenere la caparra ricevuta o a esigere il doppio di quella versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento". Nel secondo caso invece "qualora invece detta parte abbia preferito, ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 3, domandare la risoluzione (o l'esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà, in tal caso, essere provato nell'an e nel quantum, giacchè la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria".