Il giudizio sull'anomalia dell'offerta può essere sindacato, in sede giurisdizionale, solo se basato su una motivazione illogica, insufficiente o erronea in punto di fatto; peraltro, il corrispondente provvedimento favorevole di non anomalia non richiede di regola una motivazione puntuale ed analitica, atteso che le giustificazioni presentate dall'offerente possono entrare per relationem nella motivazione dello stesso.
Lo afferma il TAR del Lazio, toccando due filoni del dibattito in tema di offerte anomale: quello concernente i limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia e quello, ulteriore, sulla portata della motivazione del provvedimento che fa da culmine al procedimento di verifica.
La sentenza in commento si colloca nel solco dell'orientamento maggioritario secondo cui il giudizio sull'anomalia dell'offerta nelle gare di appalto costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche (cfr. CS Sez. V, 26.1.2000, n. 345). Tale orientamento si basa su ....leggi tutto....
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