Intervenendo sull'emergenza rifiuti la Corte di Cassazione ha adottato la linea dura contro coloro che mettono a rischio la salute dei cittadini attraverso l'illecito smaltimento dell'immondizia. Con una sentenza resa della Terza sezione penale (n. 9418/2008) stabilisce che anche ancora prima del processo non puo' rimanere in liberta' chi, attraverso la scellerata gestione dei rifiuti, "procura un danno ambientale non necessariamente irreversibile ma certamente non riparabile con le normali opere di bonifica". Sono stati così confermati gli arresti domiciliari
nei confronti del titolare di una azienda ecologica, indagato per traffico illecito di rifiuti e per disastro colposo per avere effettuato "svariati trasporti dei rifiuti liquidi provenienti da navi o da fanghi dal depuratore" e destinati ad un impianto di compostaggio. Nei fatti i rifiuti non ricevevano il necessario trattamento, ma venivano dispersi nell'ambiente. Il titolare dell'azienda contestando l'ordinanza del Tribunale della liberta' di Napoli, h asostenuto che non poteva essergli imputato il disastro colposo (punito dall'art. 434 c.p.). Di diverso avviso la Corte che ha bocciato il ricorso. Il relatore Claudia Squassoni ha sottolineato che "il termine disastro implica sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumita' straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente immane, pertanto e' necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indetrminato di persone". Nella fattispecie esaminata dalla Corte si è poi rilevato che comportamenti come quello preso in esame "hanno insita una elevata portata distruttiva dell'ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialita' lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumita' fisica di un numero indetrminato di persone". Per questo, conclude la Corte, va severamente punito per il reato di disastro colposo chi provoca con lo smaltimento illecito dei rifiuti "un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravita' non necessariamente irreversibile". Ed è giusto in tali casi la privazione della liberta' anche prima del processo per il "sicuro indice rilevatore della pericolosita'" di chi e' inquisito e che se libero potrebbe "riallacciare i contatti con i correi e riprendere l'abituale attivita' di gestione illecita di rifiuti".

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