Il condominio, può impedire l'uso esclusivo di un posto auto nel cortile condominiale da parte di un condomino anche se questi lo ha acquistato dal costruttore. E' quanto stabilisce una sentenza della Cassazione (N. 730 del 16 gennaio 2008)
Il condominio, può impedire l'uso esclusivo di un posto auto nel cortile condominiale da parte di un condomino anche se questi lo ha acquistato dal costruttore. E' quanto stabilisce una sentenza della Cassazione (N. 730 del 16 gennaio 2008) nella quale però si chiarisce che per impedire tale uso è necessario accertare che il costruttore al momento della cessione non avesse titolo per trasmettere in proprietà
singola ed esclusiva lo spazio in questione. Per impedire l'uso esclusivo infatti occorre stabilire se il parcheggio era stato riservato in proprietà dal costruttore o se, invece, era un spazio diventato condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. per mancanza di riserva o di menzione nei titoli d'acquisto. Il costruttore - si legg ein sentenza - "non aveva riservato 'a proprio nome' i parcheggi nè aveva escluso il cortile comune nei successivi atti di cessione, ove era menzionato ed accettato il regolamento di condominio in precedenza trascritto. Non esistendo la riserva di proprietà del posto macchina nè la sottrazione di esso alla destinazione comune di tutta l'area cortilizia, esso non poteva essere ceduto in proprietà singola [...] con un atto cui il Condominio era rimasto estraneo".
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