Con sentenza n. 12596/02, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di riscaldamento centralizzato, il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento della propria quota relativa al riscaldamento, adducendo come giustificazione la semplice affermazione dell'insufficienza del calore erogato. Egli dovrà piuttosto pagare quanto di sua spettanza e poi far accertare giudizialmente l'entità di tale mancata erogazione, chiedendo la liquidazione del relativo danno, che non potrà non comprendere tutte spese affrontate per mantenere nell'unità condominiale quella temperatura che il regolare funzionamento dell'impianto centralizzato avrebbe dovuto garantire, e quindi sia le spese per altro combustibile o energia elettrica, sia quelle per l'acquisto dei macchinari necessari alla erogazione del calore.
Sentenza n. 12596/02 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione
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