La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 25240/2007) ha stabilito che al contribuente non spetta alcun rimborso dell'Irap nel caso in cui ha chiesto e ottenuto il condono dell'imposta.
In particolare la Corte ha osservato che "il principio a termini del quale, con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire 'transattivamente' la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria".

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