Non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione il decreto, reso in sede di reclamo dalla Corte di Appello, che conferma le modalità di esercizio del diritto di visita dei nonni materni verso i nipoti stabilite dai primi giudici che, nel caso di specie, avevano incaricato i servizi sociali di attivarsi nel modo ritenuto via via più opportuno al fine di stemperare la conflittualità esistente tra i nonni e i genitori, non separati, "consentendo così, ai nipoti di usufruire anche di un buon rapporto con i nonni, che è cosa importante per il loro equilibrio (…)". E' questo il principio espresso in una recente pronuncia dei giudici di legittimità (Sent. n. 24423/07) che, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da due genitori non separati avverso tale provvedimento, hanno motivato la propria decisione sul fatto che lo stesso è "privo dei requisiti della decisorietà, (intesa come risoluzione di una controversia
su diritti soggettivi o status) e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti e quegli status), essendo revocabile in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra soggetti - i nonni, da una parte, e i genitori, dall'altra -, ma di controllare e governare gli interessi dei minori, essendo dettato a tutela e protezione di tali interessi e ponendosi, quindi, in funzione gestoria di essi".

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