La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto (Sent. n. 24407/07) un ricorso promosso da un marito avverso una sentenza della Corte territoriale che, dopo aver negato il diritto all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito alla moglie, non risultando quest'ultima affidataria di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni autosufficienti, “sulla base della rilevata maggiore consistenza del patrimonio immobiliare del marito, ha affermato che alla moglie andava riconosciuto il diritto ad “un contributo di natura immobiliare”, determinato nella sistemazione abitativa nell'immobile sopra indicato, con la precisazione che l'onere a carico del marito, corrisponde “nella sostanza ad un assegno pecuniario mensile pari al godimento del medesimo immobile, ossia al canone di locazione dell'appartamento determinati a norma del mercato e delle leggi”.
I giudici di legittimità nel cassare la sentenza impugnata, hanno precisato che la pronuncia dei giudici di merito, si basa su un'interpretazione estensiva dell'art. 156 c.c.” più volte ritenuta dalla stessa Corte non consentita, “stante il carattere eccezionale della norma, dettata nell'esclusivo interesse del minore”.
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