La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 37581/07) ha stabilito che è vietato attraversare l'incrocio quando il semaforo, posto per la regolazione del traffico, emette la luce gialla.
I Giudici della Corte hanno infatti precisato che dinanzi al semaforo giallo l'automobilista ha il preciso obbligo di fermare il mezzo e non può iniziare ad attraversare l'incrocio.
Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo inflitta a un automobilista "reo" di aver investito un ragazzo in motorino attraversando l'incrocio con la luce gialla.
Osserva
I. Con sentenza del Tribunale di Roma, del 30 settembre 2002, Traversa Pietro è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per avere, alla guida della propria autovettura, nel transitare sul viale Cristoforo Colombo, impegnato l'incrocio con via Vedana quando il semaforo segnalava il rosso nel suo senso di marcia, così cagionando un incidente a causa del quale Denni Massimo che, a bordo del proprio motociclo, si trovava in fase di attraversamento del predetto viale, ha riportato lesioni mortali. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio. Lo stesso tribunale, tuttavia, ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, per la sua repentina ed imprudente ripartenza dopo il via libera dato dal semaforo.
Su appello proposto dal Traversa, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2004, ha confermato, anche con riguardo al concorso colposo della vittima, la sentenza di primo grado. La corte territoriale ha quindi ribadito, sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti, che gran parte della responsabilità del mortale incidente doveva attribuirsi alla condotta dell'imputato che, in sostanza, non aveva rispettato il segnale di stop impostogli dal semaforo rosso.
Avverso tale sentenza ricorre il Traversa e deduce. a) erronea applicazione della legge penale, travisamento del fatto con conseguente manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; rileva, in proposito, il ricorrente che la decisione di condanna è frutto di erronea interpretazione e travisamento del fatto da parte dei giudici del merito che avrebbero erroneamente affermato la responsabilità dell'imputato laddove appariva evidente che la causa del sinistro dovesse ricercarsi nell'incauta condotta del Denni, in realtà rimasto vittima della sua stessa imperizia ed imprudenza, essendosi immesso nella circolazione senza attendere il passaggio dell'auto dell'imputato che aveva già da qualche secondo impegnato l'incrocio; delle obiezioni ed argomentazioni poste in tal senso nei motivi d'appello, la corte territoriale non avrebbe tenuto alcun conto; b) travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui in sentenza sono state richiamate le dichiarazioni dei testi Ferraro e Del Balzi e quelle dello stesso imputato circa le modalità dell'incidente e le difficoltà a percepire il colore del semaforo a causa dell'abbagliante luce solare; c) violazione delle disposizioni di legge contenute negli artt. 140 e 141 del codice della strada, i quali dispongono che tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che i conducenti di veicoli hanno l'obbligo di regolare la velocità dei propri mezzi alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, al traffico e ad ogni altra circostanza al fine che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose; disposizioni violate dal Denni la cui condotta, sotto tale profilo, la corte territoriale non avrebbe in alcun modo esaminato; d) difetto assoluto di motivazione sui singoli punti posti all'esame della corte territoriale con i motivi d'appello, taluni dei quali superati con il semplice richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado.
Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
II. Il ricorso è infondato.
Prive di consistenza sono, in realtà, le censure mosse dal ricorrente per denunciare asserite carenze di valutazione della prova ed omesso esame dei motivi d'appello, laddove, viceversa, la corte territoriale, tenendo presenti le osservazioni e contestazioni mosse dall'imputato nei motivi d'appello, ha sottoposto ad approfondito esame gli elementi probatori acquisiti, senza travisamenti di sorta, giungendo ad una decisione del tutto coerente ed in piena sintonia con quanto obiettivamente emerso fin dalle prime indagini. Correttamente, dunque, i giudici dell'impugnazione, richiamando i contenuti degli atti e verbali acquisiti al fascicolo nonché le dichiarazioni testimoniali rese da persone presenti sul luogo del sinistro, hanno ritenuto di dovere ribadire la preminente incidenza causale della condotta dell'imputato, indicato quale principale responsabile dell'incidente che ha provocato la morte del Denni, la cui imprudente condotta essi hanno pur esaminato, giungendo a rilevarne un concorso di colpa in misura certo non irrilevante. In sostanza, i giudici del merito, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico, hanno legittimamente ritenuto che dagli atti emergesse certa la prova della preponderante responsabilità dell'imputato che, in sostanza, non avendo rispettato il segnale di stop (semaforo rosso) scattato sul viale Cristoforo Colombo, aveva indebitamente occupato l'incrocio con via Vedana proprio mentre il motociclo della vittima a sua volta lo impegnava. Per nulla fondato è, dunque, il richiamo del ricorrente all'obbligo del motociclo di attendere il passaggio della sua auto che aveva già impegnato l'incrocio, posto che detto incrocio l'imputato in quel momento non avrebbe dovuto impegnare in alcun modo, essendogli inibito dal segnale semaforico che aveva imposto lo stop (rosso) ai veicoli che, come quello dell'imputato, transitavano sul predetto viale ed aveva dato, in conseguenza, il via libera al flusso di traffico di via Vedana, da dove proveniva il motociclo. Pertinente, peraltro, si presenta il richiamo, nella sentenza impugnata, alle stesse dichiarazioni dell'imputato il quale, ricordando il riflesso del sole sul semaforo e le difficoltà di percepirne con esattezza il colore, ha in tal guisa finito con l'ammettere, malgrado successive precisazioni meno compromettenti, di avere impegnato l'incrocio senza essere certo che fosse intervenuto il segnale di via libera (verde).
Taluni riferimenti contenuti nel ricorso e talune osservazioni sono, peraltro, palesemente inesatti o incongrui. Così, non è esatto affermare che l'auto dell'imputato giunta quasi al termine dell'incrocio, era stata urtata dal ciclomotore nell'estremo spigolo destro. In realtà, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata, che richiama il rapporto della polizia municipale, l'urto ha interessato la parte anteriore della vettura e la fiancata sinistra del ciclomotore; per cui è avvenuto che l'auto dell'imputato ha investito il ciclomotore, non viceversa. Quanto al teste Ferraro, indiscutibile si presenta, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il rilievo probatorio della sua deposizione, peraltro mai contestata, laddove egli ha dichiarato che il Denni era ripartito a bordo del suo motociclo solo dopo il segnale di via libera (verde), e dunque dopo avere rispettato il diritto di precedenza delle auto provenienti dal viale. Mentre incoerente appare la pretesa del ricorrente di imporre al motociclo, regolarmente partito al segnale di via libera, di lasciare, comunque, libero l'incrocio solo perchè già impegnato dall'auto del Traversa, laddove appare evidente che, se il Denni era partito a semaforo verde, l'imputato aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio a semaforo rosso; essendo, peraltro, notorio che negli incroci il semaforo verde su una delle vie che si intersecano scatta alcuni secondi dopo l'apparizione del rosso sulla strada incrociata. Nel caso di specie, nell'ipotesi più benevola, l'imputato ha iniziato l'attraversamento dell'incrocio con semaforo giallo, e dunque indebitamente, poiché quel segnale avrebbe già dovuto imporgli di arrestare l'auto.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile in questo grado del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre 12,50% per spese generali, Iva e Cpa.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della parte civile costituita, che liquida in euro 2.000,00,oltre 12,50% di spese generali, Iva e Cpa.
Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo inflitta a un automobilista "reo" di aver investito un ragazzo in motorino attraversando l'incrocio con la luce gialla.
Leggi la sentenza
Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale – sentenza 23 maggio – 12 ottobre 2007, n. 37581Osserva
I. Con sentenza del Tribunale di Roma, del 30 settembre 2002, Traversa Pietro è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per avere, alla guida della propria autovettura, nel transitare sul viale Cristoforo Colombo, impegnato l'incrocio con via Vedana quando il semaforo segnalava il rosso nel suo senso di marcia, così cagionando un incidente a causa del quale Denni Massimo che, a bordo del proprio motociclo, si trovava in fase di attraversamento del predetto viale, ha riportato lesioni mortali. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio. Lo stesso tribunale, tuttavia, ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, per la sua repentina ed imprudente ripartenza dopo il via libera dato dal semaforo.
Su appello proposto dal Traversa, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2004, ha confermato, anche con riguardo al concorso colposo della vittima, la sentenza di primo grado. La corte territoriale ha quindi ribadito, sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti, che gran parte della responsabilità del mortale incidente doveva attribuirsi alla condotta dell'imputato che, in sostanza, non aveva rispettato il segnale di stop impostogli dal semaforo rosso.
Avverso tale sentenza ricorre il Traversa e deduce. a) erronea applicazione della legge penale, travisamento del fatto con conseguente manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; rileva, in proposito, il ricorrente che la decisione di condanna è frutto di erronea interpretazione e travisamento del fatto da parte dei giudici del merito che avrebbero erroneamente affermato la responsabilità dell'imputato laddove appariva evidente che la causa del sinistro dovesse ricercarsi nell'incauta condotta del Denni, in realtà rimasto vittima della sua stessa imperizia ed imprudenza, essendosi immesso nella circolazione senza attendere il passaggio dell'auto dell'imputato che aveva già da qualche secondo impegnato l'incrocio; delle obiezioni ed argomentazioni poste in tal senso nei motivi d'appello, la corte territoriale non avrebbe tenuto alcun conto; b) travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui in sentenza sono state richiamate le dichiarazioni dei testi Ferraro e Del Balzi e quelle dello stesso imputato circa le modalità dell'incidente e le difficoltà a percepire il colore del semaforo a causa dell'abbagliante luce solare; c) violazione delle disposizioni di legge contenute negli artt. 140 e 141 del codice della strada, i quali dispongono che tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che i conducenti di veicoli hanno l'obbligo di regolare la velocità dei propri mezzi alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, al traffico e ad ogni altra circostanza al fine che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose; disposizioni violate dal Denni la cui condotta, sotto tale profilo, la corte territoriale non avrebbe in alcun modo esaminato; d) difetto assoluto di motivazione sui singoli punti posti all'esame della corte territoriale con i motivi d'appello, taluni dei quali superati con il semplice richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado.
Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
II. Il ricorso è infondato.
Prive di consistenza sono, in realtà, le censure mosse dal ricorrente per denunciare asserite carenze di valutazione della prova ed omesso esame dei motivi d'appello, laddove, viceversa, la corte territoriale, tenendo presenti le osservazioni e contestazioni mosse dall'imputato nei motivi d'appello, ha sottoposto ad approfondito esame gli elementi probatori acquisiti, senza travisamenti di sorta, giungendo ad una decisione del tutto coerente ed in piena sintonia con quanto obiettivamente emerso fin dalle prime indagini. Correttamente, dunque, i giudici dell'impugnazione, richiamando i contenuti degli atti e verbali acquisiti al fascicolo nonché le dichiarazioni testimoniali rese da persone presenti sul luogo del sinistro, hanno ritenuto di dovere ribadire la preminente incidenza causale della condotta dell'imputato, indicato quale principale responsabile dell'incidente che ha provocato la morte del Denni, la cui imprudente condotta essi hanno pur esaminato, giungendo a rilevarne un concorso di colpa in misura certo non irrilevante. In sostanza, i giudici del merito, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico, hanno legittimamente ritenuto che dagli atti emergesse certa la prova della preponderante responsabilità dell'imputato che, in sostanza, non avendo rispettato il segnale di stop (semaforo rosso) scattato sul viale Cristoforo Colombo, aveva indebitamente occupato l'incrocio con via Vedana proprio mentre il motociclo della vittima a sua volta lo impegnava. Per nulla fondato è, dunque, il richiamo del ricorrente all'obbligo del motociclo di attendere il passaggio della sua auto che aveva già impegnato l'incrocio, posto che detto incrocio l'imputato in quel momento non avrebbe dovuto impegnare in alcun modo, essendogli inibito dal segnale semaforico che aveva imposto lo stop (rosso) ai veicoli che, come quello dell'imputato, transitavano sul predetto viale ed aveva dato, in conseguenza, il via libera al flusso di traffico di via Vedana, da dove proveniva il motociclo. Pertinente, peraltro, si presenta il richiamo, nella sentenza impugnata, alle stesse dichiarazioni dell'imputato il quale, ricordando il riflesso del sole sul semaforo e le difficoltà di percepirne con esattezza il colore, ha in tal guisa finito con l'ammettere, malgrado successive precisazioni meno compromettenti, di avere impegnato l'incrocio senza essere certo che fosse intervenuto il segnale di via libera (verde).
Taluni riferimenti contenuti nel ricorso e talune osservazioni sono, peraltro, palesemente inesatti o incongrui. Così, non è esatto affermare che l'auto dell'imputato giunta quasi al termine dell'incrocio, era stata urtata dal ciclomotore nell'estremo spigolo destro. In realtà, secondo quanto si afferma nella sentenza impugnata, che richiama il rapporto della polizia municipale, l'urto ha interessato la parte anteriore della vettura e la fiancata sinistra del ciclomotore; per cui è avvenuto che l'auto dell'imputato ha investito il ciclomotore, non viceversa. Quanto al teste Ferraro, indiscutibile si presenta, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il rilievo probatorio della sua deposizione, peraltro mai contestata, laddove egli ha dichiarato che il Denni era ripartito a bordo del suo motociclo solo dopo il segnale di via libera (verde), e dunque dopo avere rispettato il diritto di precedenza delle auto provenienti dal viale. Mentre incoerente appare la pretesa del ricorrente di imporre al motociclo, regolarmente partito al segnale di via libera, di lasciare, comunque, libero l'incrocio solo perchè già impegnato dall'auto del Traversa, laddove appare evidente che, se il Denni era partito a semaforo verde, l'imputato aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio a semaforo rosso; essendo, peraltro, notorio che negli incroci il semaforo verde su una delle vie che si intersecano scatta alcuni secondi dopo l'apparizione del rosso sulla strada incrociata. Nel caso di specie, nell'ipotesi più benevola, l'imputato ha iniziato l'attraversamento dell'incrocio con semaforo giallo, e dunque indebitamente, poiché quel segnale avrebbe già dovuto imporgli di arrestare l'auto.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile in questo grado del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre 12,50% per spese generali, Iva e Cpa.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della parte civile costituita, che liquida in euro 2.000,00,oltre 12,50% di spese generali, Iva e Cpa.





