La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 20688/2007) ha stabilito che la casa assegnata alla ex può esserle tolta nel caso in cui il figlio decida di andare a vivere con il padre.
Gli Ermellini hanno infatti osservato che, la disposizione contenuta nel comma 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 "[…] consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati".
Aggiunge poi che "più di recente, questa Corte ha affermato che 'il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155-quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione'".
Infine i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che "deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale".
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di una mamma presentato contro la decisione di una Corte d'Appello che aveva riconsegnato l'appartamento di famiglia al marito perché il figlio era tornato a vivere con lui.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento (art. 335 cod. proc. civ.).
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 261, 147 e 148 cod. civ, 32 Cost., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La censura si riferisce alle statuizioni relative all'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente sostiene che la ratio dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970 dovrebbe operare anche con riferimento al coniuge che abbia vissuto nella casa coniugale con un figlio minore nato da persona diversa dall'ex coniuge; in proposito, indica a sostegno del proprio assunto la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1998, in tema di parità di diritti tra figli naturali e figli legittimi; né potrebbe essere criterio utile quello di favorire il figlio comune dei coniugi divorziati perché egli potrebbe assommare alla comproprietà della madre anche quella del padre, circostanza che favorirebbe il figlio stesso a discapito dell'altro figlio minore di uno dei due coniugi.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 148 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La censura si riferisce alle statuizioni del provvedimento impugnato in ordine alla misura dell'assegno, che sarebbe squilibrata e non rapportata, tenuto conto dei rispettivi redditi degli ex coniugi, alla misura dell'assegno posta a carico dell'I. allorquando il figlio M. era stato affidato ad essa ricorrente. Ella, del resto, aveva dato la propria disponibilità a concorrere nel limite massimo di 150,00 euro mensili, ma sul presupposto del permanere dell'assegnazione della casa coniugale; presupposto invece venuto meno con l'assegnazione della casa coniugale all'I.. Erronea sarebbe poi la valutazione operata dalla Corte d'appello circa la sua scelta di optare per il part-time; tale scelta, nel provvedimento impugnato, non è stata considerata come un elemento idoneo a giustificare la riduzione dell'assegno, ma solo a respingere la domanda dell'I. di aumento dell'assegno stesso.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, I. C. deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 445 cod. civ. Nel proprio reclamo, evidenzia il ricorrente incidentale, egli aveva lamentato che il giudice di primo grado, disponendo il contributo a carico della T. per un importo mensile di 200,00 euro, aveva fissato la decorrenza di tale assegno dalla data dell'emissione del decreto anziché dalla data di proposizione della domanda ed aveva conseguentemente chiesto che la Corte stabilisse la corretta decorrenza di quell'assegno. E su tale domanda ritualmente proposta con il reclamo manca qualsiasi statuizione nel provvedimento impugnato.
Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare come la giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006).
Più di recente, questa Corte ha affermato che «il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155-quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione». (Cass., n. 6979 del 2007).
Se, dunque, alla luce di tali principi deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.
In tale prospettiva si rivela del tutto inconferente la sentenza n. 166 del 1998 della Corte costituzionale, richiamata dalla ricorrente, potendosi anzi da detta pronuncia desumere ulteriori argomenti nel senso che i figli alla cui tutela deve essere preordinata l'assegnazione della casa coniugale sono proprio quelli nati dai genitori della cui separazione si discute. Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, comma quarto, cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile.
A tale conclusione la Corte è giunta sulla base delle seguenti argomentazioni: la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilità; il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cod. civ., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; l'obbligo di mantenimento della prole, sancito dall'art. 147 cod. civ., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio.
L'interpretazione sistematica dell'art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ., ha osservato la Corte costituzionale, impone che l'assegnazione della casa famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status. Da tali principi, dunque, non solo non è desumibile alcun argomento a favore dell'assunto della ricorrente, ma risulta confermato che anche nella situazione di fatto considerata da detta sentenza la responsabilità genitoriale rispetto ai figli postula che questi siano tali per entrambi i genitori.
Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. Esso si sostanzia, infatti, nonostante la deduzione di un vizio di violazione di legge, in una censura della motivazione del decreto della Corte d'appello in ordine alla determinazione dell'assegno posto a carico di essa ricorrente principale. E tali censure, trattandosi di ricorso ex art. 111 Cost., non potendosi considerare la motivazione inesistente o meramente apparente, sono in quanto tali inammissibili. È invece manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso incidentale, posto che dal reclamo proposto dall'I. emerge che questi aveva censurato il decreto del Tribunale di Bergamo per la statuizione relativa alla decorrenza dell'assegno posto a carico della T., decorrenza stabilita a far data dallo stesso decreto anziché dalla domanda. E su tale specifico punto l'impugnato decreto non contiene alcuna statuizione, risultando quindi viziato da omessa pronuncia, cosi come denunciato dall'I.
Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere sul punto cassato. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con la condanna della T. al pagamento, in favore dell'I., dell'assegno per il mantenimento del figlio M., nella misura stabilita, dalla data della domanda proposta dall'I.
La T. deve altresì essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la T. al pagamento dell'assegno nella misura stabilita dalla data della domanda; condanna, inoltre, la T. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Infine i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che "deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale".
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di una mamma presentato contro la decisione di una Corte d'Appello che aveva riconsegnato l'appartamento di famiglia al marito perché il figlio era tornato a vivere con lui.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza n. 20688/2007Motivi della decisione
Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento (art. 335 cod. proc. civ.).
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 261, 147 e 148 cod. civ, 32 Cost., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La censura si riferisce alle statuizioni relative all'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente sostiene che la ratio dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970 dovrebbe operare anche con riferimento al coniuge che abbia vissuto nella casa coniugale con un figlio minore nato da persona diversa dall'ex coniuge; in proposito, indica a sostegno del proprio assunto la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1998, in tema di parità di diritti tra figli naturali e figli legittimi; né potrebbe essere criterio utile quello di favorire il figlio comune dei coniugi divorziati perché egli potrebbe assommare alla comproprietà della madre anche quella del padre, circostanza che favorirebbe il figlio stesso a discapito dell'altro figlio minore di uno dei due coniugi.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 148 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La censura si riferisce alle statuizioni del provvedimento impugnato in ordine alla misura dell'assegno, che sarebbe squilibrata e non rapportata, tenuto conto dei rispettivi redditi degli ex coniugi, alla misura dell'assegno posta a carico dell'I. allorquando il figlio M. era stato affidato ad essa ricorrente. Ella, del resto, aveva dato la propria disponibilità a concorrere nel limite massimo di 150,00 euro mensili, ma sul presupposto del permanere dell'assegnazione della casa coniugale; presupposto invece venuto meno con l'assegnazione della casa coniugale all'I.. Erronea sarebbe poi la valutazione operata dalla Corte d'appello circa la sua scelta di optare per il part-time; tale scelta, nel provvedimento impugnato, non è stata considerata come un elemento idoneo a giustificare la riduzione dell'assegno, ma solo a respingere la domanda dell'I. di aumento dell'assegno stesso.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, I. C. deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 445 cod. civ. Nel proprio reclamo, evidenzia il ricorrente incidentale, egli aveva lamentato che il giudice di primo grado, disponendo il contributo a carico della T. per un importo mensile di 200,00 euro, aveva fissato la decorrenza di tale assegno dalla data dell'emissione del decreto anziché dalla data di proposizione della domanda ed aveva conseguentemente chiesto che la Corte stabilisse la corretta decorrenza di quell'assegno. E su tale domanda ritualmente proposta con il reclamo manca qualsiasi statuizione nel provvedimento impugnato.
Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare come la giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006).
Più di recente, questa Corte ha affermato che «il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155-quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione». (Cass., n. 6979 del 2007).
Se, dunque, alla luce di tali principi deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.
In tale prospettiva si rivela del tutto inconferente la sentenza n. 166 del 1998 della Corte costituzionale, richiamata dalla ricorrente, potendosi anzi da detta pronuncia desumere ulteriori argomenti nel senso che i figli alla cui tutela deve essere preordinata l'assegnazione della casa coniugale sono proprio quelli nati dai genitori della cui separazione si discute. Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, comma quarto, cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile.
A tale conclusione la Corte è giunta sulla base delle seguenti argomentazioni: la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilità; il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cod. civ., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; l'obbligo di mantenimento della prole, sancito dall'art. 147 cod. civ., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio.
L'interpretazione sistematica dell'art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ., ha osservato la Corte costituzionale, impone che l'assegnazione della casa famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status. Da tali principi, dunque, non solo non è desumibile alcun argomento a favore dell'assunto della ricorrente, ma risulta confermato che anche nella situazione di fatto considerata da detta sentenza la responsabilità genitoriale rispetto ai figli postula che questi siano tali per entrambi i genitori.
Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. Esso si sostanzia, infatti, nonostante la deduzione di un vizio di violazione di legge, in una censura della motivazione del decreto della Corte d'appello in ordine alla determinazione dell'assegno posto a carico di essa ricorrente principale. E tali censure, trattandosi di ricorso ex art. 111 Cost., non potendosi considerare la motivazione inesistente o meramente apparente, sono in quanto tali inammissibili. È invece manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso incidentale, posto che dal reclamo proposto dall'I. emerge che questi aveva censurato il decreto del Tribunale di Bergamo per la statuizione relativa alla decorrenza dell'assegno posto a carico della T., decorrenza stabilita a far data dallo stesso decreto anziché dalla domanda. E su tale specifico punto l'impugnato decreto non contiene alcuna statuizione, risultando quindi viziato da omessa pronuncia, cosi come denunciato dall'I.
Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere sul punto cassato. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con la condanna della T. al pagamento, in favore dell'I., dell'assegno per il mantenimento del figlio M., nella misura stabilita, dalla data della domanda proposta dall'I.
La T. deve altresì essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la T. al pagamento dell'assegno nella misura stabilita dalla data della domanda; condanna, inoltre, la T. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.





