Il tribunale di Foggia nega la lite temeraria nonostante il falso disconoscimento delle sottoscrizioni

1. L'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in un contratto di conferimento dell'incarico

Una cliente sottoscriveva un contratto di conferimento di incarico in favore di un Avvocato garganico, con determinazione del suo compenso. Non avendo corrisposto il previsto acconto, la cliente gli revocava il mandato (per diventare nemici dei clienti basta chiedere il proprio compenso!)! L'Avvocato garganico (revocato per aver richiesto legittimamente l'acconto), allora, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, successivamente opposto dall'ex cliente, che disconosceva le sottoscrizioni apposte nel suddetto contratto.

Il CTU nominato confermava che le firme appartenevano all'ex cliente.

L'Avvocato aveva anche richiesto la condanna dell'ex cliente per lite temeraria, ovvero per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.

2. La mancata condanna in primo grado per responsabilità aggravata e l'interposto appello.

L'ex cliente falsamente aveva affermato in giudizio che le firme apposte non erano a lei riconducibili e, in udienza, addirittura, in aperto contrasto con quanto in precedenza sostenuto, cambiava "rotta", sostenendo di aver pagato il compenso all'Avvocato in presenza di testimone (sic!), pur avendo nell'opposizione a decreto ingiuntivo negato l'autenticità delle sue sottoscrizioni!

Era evidente, quindi, la sussistenza della lite temeraria, avendo l'ex cliente resistito in giudizio in mala fede (o con colpa grave).

Non essendo stata condannata l'ex cliente dell'Avvocato garganico per responsabilità aggravata (espressamente richiesta), senza alcuna motivazione, pur essendo stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, il professionista impugnava innanzi al Tribunale di Foggia la sentenza emessa, richiedendo sia la condanna per responsabilità aggravata, sia il riconoscimento delle spese di lite in misura superiore rispetto a quanto liquidato dal Giudice di prime cure (che non aveva motivato sull'operata riduzione della notula).

3. La sentenza di appello sulla lite temeraria ritenuta non sussistente.

Il Tribunale monocratico di Foggia, con sentenza depositata in data 2 aprile 2026, pur riconoscendo il compenso dell'Avvocato appellante nella dovuta misura, in riforma della sentenza di primo grado, non accoglieva la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, difettando, a suo parere, la prova dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), che deve coinvolgere l'esercizio dell'azione nel suo complesso!

Secondo il Tribunale della Capitanata, il comportamento processuale dell'appellata (cioè dell'ex cliente dell'Avvocato) non avrebbe contribuito a determinare l'erronea liquidazione delle spese!

E l'aver negato falsamente le firme" Non rileva"

4. L'effettiva sussistenza della lite temeraria, non riconosciuta dal Tribunale di Foggia.

Secondo il Tribunale di Foggia non sussisterebbe lite temeraria in quanto mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo: in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dal detto Tribunale, l'ex cliente dell'Avvocato aveva falsamente negato le sottoscrizioni apposte nel contratto di conferimento dell'incarico (le firme, a suo dire, non erano sue!), anzi in udienza, in aperto contrasto con quanto precedentemente affermato, riferiva di aver pagato il professionista!

Non vi sarebbe l'elemento soggettivo richiesto per la condanna per responsabilità aggravata" Anzi, sussiste addirittura il dolo!

5. L'avvenuta compensazione delle spese di lite del secondo grado.

Dal danno alla beffa: il Giudice di seconde cure, pur avendo accolto il motivo di appello sull'errata applicazione delle spese di lite di primo grado, compensava le spese del giudizio di appello (non parzialmente, ma integralmente!), ritenendo che l'appellata avrebbe fondatamente resistito alla richiesta di condanna per lite temeraria!

Adesso sarà la Suprema Corte di Cassazione a pronunciarsi.

Avv. Giuseppe FALCONE


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