Per la Cassazione, la notifica via PEC dell'INPS è valida anche se inviata da un indirizzo non presente nei registri pubblici

Avviso INPS via PEC

La notifica tramite PEC di un avviso di addebito da parte dell'INPS può essere valida anche se l'indirizzo del mittente non risulta nei registri pubblici, purché il destinatario sia comunque in grado di identificare chiaramente la provenienza e il contenuto dell'atto e possa esercitare il proprio diritto di difesa.

Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4703 del 2 marzo 2026.

Il caso: avviso di addebito per contributi non versati

La vicenda riguarda un'avviso di addebito notificato dall'INPS a un'imprenditrice per circa 154 mila euro relativi a contributi IVS non versati negli anni dal 2009 al 2012.

La contribuente aveva presentato opposizione, ma il Tribunale di Foggia l'aveva dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine decorrente dalla notifica via PEC. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d'appello di Bari, portando la parte a ricorrere in Cassazione.

PEC istituzionale sufficiente se garantisce il diritto di difesa

La Sezione lavoro della Cassazione ha ribadito che la notifica effettuata da una pubblica amministrazione tramite un indirizzo PEC istituzionale, anche se non inserito nei pubblici registri, non è automaticamente nulla se consente al destinatario di comprendere con certezza chi ha inviato l'atto e quale ne sia il contenuto.

La Corte ha precisato che l'obbligo previsto dall'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 - che richiede l'utilizzo di indirizzi presenti nei registri pubblici - riguarda esclusivamente le notifiche eseguite dagli avvocati.

Maggiore rigore per l'indirizzo del destinatario

Secondo i giudici, la disciplina delle notifiche digitali richiede maggiore attenzione soprattutto nella individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario, sul quale grava l'onere di mantenere attiva e controllata la propria casella elettronica.

Diversamente, eventuali irregolarità relative all'indirizzo del mittente non determinano automaticamente l'invalidità della notifica.

Nessun pregiudizio al diritto di difesa

Richiamando anche il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 15710 del 2025, la Corte ha chiarito che la mancata presenza dell'indirizzo del mittente nel registro INI-PEC non fa venir meno la presunzione di riferibilità dell'atto all'ente da cui risulta provenire.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla ricezione della PEC da un indirizzo diverso da quello registrato.

Per questo motivo il ricorso è stato respinto, mentre la valutazione sull'effettiva ricezione della PEC e sulla conoscenza dell'atto resta riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in Cassazione, salvo i limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.


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