Il nodo dei termini tra fisiologia processuale e patologie applicative post-Cartabia


L'introduzione dell'udienza di comparizione predibattimentale nel plesso normativo del rito a citazione diretta, operata dal D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ha generato significative questioni di coordinamento sistematico, con particolare riguardo alla scansione delle facoltà processuali delle parti. Tra queste, assume preminente rilievo l'individuazione del termine perentorio per il deposito della lista testimoniale, un adempimento la cui collocazione temporale incide direttamente sulla garanzia del diritto di difesa e sulla parità delle armi processuali.

La Funzione Teleologica dell'Udienza Predibattimentale

L'articolo 554-bis cpp delinea un'udienza-filtro, la cui ratio è duplice: deflattiva e preparatoria. Essa mira a concentrare in una fase anticipata e dinanzi a un giudice monocratico, una serie di attività prodromiche al fine di liberare il dibattimento da incombenze che ne rallenterebbero lo svolgimento e di verificare la sostenibilità dell'accusa.

In tale sede, il giudice è chiamato a un vaglio preliminare sulla fondatezza dell'azione penale, che può culminare in una sentenza di non luogo a procedere qualora non sia formulabile una "ragionevole previsione di condanna".

Cruciale, in questa prospettiva, è il potere-dovere del giudice di controllare la correttezza formale e sostanziale dell'imputazione. I commi 5 e 6 dell'art. 554-bis c.p.p. gli attribuiscono la facoltà di invitare il pubblico ministero a riformulare o modificare l'imputazione qualora essa risulti generica, imprecisa o non corrispondente a quanto emerge dagli atti.

Tale potere, se non esercitato dal PM, può condurre alla declaratoria di nullità con restituzione degli atti. Ne consegue che il thema probandum del futuro, eventuale dibattimento può essere ridefinito e cristallizzato solo all'esito di tale udienza.

L'individuazione del termine preclusivo per il deposito della lista testi

La disciplina generale, dettata dall'articolo 468, comma 1, c.p.p., impone alle parti, a pena di inammissibilità, il deposito della lista testimoniale "almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento". L'esegesi sistematica, alla luce della nuova architettura processuale, impone di ritenere che tale termine debba essere computato a ritroso dalla data dell'udienza dibattimentale vera e propria, e non da quella predibattimentale.

Le argomentazioni a sostegno di tale interpretazione sono cogenti:

  1. Argomento letterale e funzionale: Il legislatore distingue nettamente l'udienza "predibattimentale" (art. 554-bis c.p.p.) dal "dibattimento" (art. 468 c.p.p.) . La prima è una fase camerale di controllo e potenziale definizione anticipata; la seconda è la sede deputata alla formazione dialettica della prova.
  2. Garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.): Imporre il deposito della lista prima della stabilizzazione dell'imputazione costituirebbe un grave vulnus al diritto di difesa. La parte sarebbe costretta ad articolare le proprie richieste probatorie su un'imputazione potenzialmente mutevole, in violazione del diritto a disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa (art. 111, comma 3, Cost.) in questi termini del resto Corte Cost., sentenza n. 142 del 13 maggio 2009.
  3. Interpretazione rigorosa delle preclusioni: Le sanzioni di inammissibilità e decadenza sono di stretta interpretazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene in altro contesto, quando il legislatore ha inteso ancorare una preclusione al "primo" compimento di un atto, lo ha fatto espressamente (es. art. 491, comma 1, c.p.p. per le questioni preliminari) . L'art. 468 c.p.p. non contiene una simile specificazione, legando il termine unicamente alla data del "dibattimento" .
  4. Pertanto, la corretta fisiologia procedimentale prevede che solo all'esito dell'udienza predibattimentale, qualora il giudice disponga procedersi a dibattimento fissandone la data dinanzi a un giudice diverso (art. 554-ter, comma 3, c.p.p.), sorga per le parti l'onere di depositare le liste testimoniali nel rispetto del termine di cui all'art. 468 c.p.p.

    Le patologie procedurali: prassi distorte e correttivi

    Nonostante la chiarezza del disegno normativo, si sono registrate prassi applicative distorte da parte di alcuni uffici di Procura, consistenti nel deposito anticipato della lista testi del Pubblico Ministero. Tale lista viene talvolta inserita direttamente nel fascicolo trasmesso al giudice dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 553 c.p.p., anziché essere depositata in cancelleria nel rispetto della sequenza procedimentale corretta.

    Questa patologia procedurale è fonte di plurime criticità:

    • Violazione delle modalità di deposito: Il deposito brevi manu o tramite inserimento nel fascicolo contrasta con la modalità prescritta dall'art. 555 c.p.p. (che rinvia alle forme generali), il quale prevede il deposito in cancelleria, atto che garantisce la conoscibilità e la certezza della data.
    • Potenziale pregiudizio cognitivo del giudice: La conoscenza anticipata delle fonti di prova che il PM intende addurre può influenzare indebitamente il giudice dell'udienza predibattimentale, chiamato a valutare la "ragionevole previsione di condanna". Tale valutazione dovrebbe basarsi esclusivamente sugli elementi già acquisiti e contenuti nel fascicolo del PM, non su una prognosi arricchita dalle future prove dibattimentali.
    • Lesione della parità delle armi: Tale prassi altera l'equilibrio processuale, poiché il PM manifesta la propria strategia probatoria prima che la difesa sia posta nelle condizioni di fare altrettanto, e soprattutto prima che l'imputazione sia definitiva.

    A fronte di tali deviazioni, la giurisprudenza di merito ha iniziato a elaborare dei correttivi. Significativa in tal senso è un'ordinanza del Tribunale di Roma dello scorso anno (2025) che, rilevata la prassi del PM di depositare anticipatamente la propria lista, ha consentito alla difesa di depositare la propria in formato cartaceo, argomentando che la medesima facoltà, sebbene esercitata in modo irrituale da una parte, non può essere negata all'altra in ossequio al principio di parità. Questo intervento, pur sanando lo squilibrio nel caso concreto, evidenzia la necessità di ricondurre la prassi alla corretta fisiologia processuale.

    Resta infine impregiudicato il diritto alla prova contraria (art. 468, comma 4, c.p.p.), che la giurisprudenza di legittimità riconosce come un presidio fondamentale del contraddittorio, esercitabile dalla parte anche qualora essa non abbia depositato una propria lista a prova diretta. Tale diritto, per sua stessa natura, presuppone la previa conoscenza delle richieste istruttorie avversarie, confermando ulteriormente che il deposito delle liste deve avvenire in un momento successivo alla definizione del perimetro accusatorio sviluppato nell'udienza predibattimentale.

    Foto: 123rf.com
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