La Cassazione interviene sulla responsabilità sanitaria in presenza di un danno alla salute a genesi multifattoriale

Il caso: infezione nosocomiale e ipoacusia in soggetto prematuro

Con l'ordinanza n. 760/2026 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione interviene su un tema di particolare complessità sistematica: la responsabilità sanitaria in presenza di un danno alla salute a genesi multifattoriale.

La vicenda concerneva una minore affetta da grave ipoacusia, insorta a seguito di infezione nosocomiale contratta durante il ricovero neonatale. Al quadro clinico concorrevano, tuttavia, condizioni naturali pregresse — prematurità e immaturità del nervo acustico — che rendevano scientificamente difficoltosa la precisa "scomposizione" eziologica del danno uditivo.

Il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che i consulenti tecnici non fossero stati in grado di determinare con esattezza percentuale l'incidenza della sepsi ospedaliera rispetto ai fattori naturali.

La Suprema Corte censura tale impostazione, riaffermando principi cardine in materia di causalità e liquidazione del danno.

La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica

Il primo profilo di rilievo attiene alla distinzione, spesso trascurata nella prassi applicativa, tra causalità materiale e causalità giuridica.

Causalità materiale: il principio di equivalenza delle cause

Sul piano della causalità materiale, la Corte richiama il principio di cui all'art. 41 c.p., applicabile anche in ambito civile. Quando una condotta umana si inserisce in un processo eziologico già caratterizzato da fattori naturali, trova applicazione il principio dell'equivalenza delle cause: tutte le condizioni che abbiano contribuito alla produzione dell'evento sono causalmente rilevanti, salvo che una di esse sia da sola sufficiente a determinarlo.

Ne deriva che la presenza di una fragilità preesistente del paziente non esclude la responsabilità della struttura sanitaria, qualora la condotta colposa abbia concorso all'aggravamento.

In altri termini, la biologia del paziente non costituisce un "fattore liberatorio", a meno che non si dimostri che l'evento si sarebbe comunque verificato integralmente e con le medesime conseguenze.

Causalità giuridica e selezione del danno risarcibile

Accertato il nesso causale in senso materiale, il problema si sposta sul piano della causalità giuridica (art. 1223 c.c.), ossia sulla delimitazione delle conseguenze risarcibili.

Qui si innesta la nozione di danno differenziale: l'autore dell'illecito risponde non dell'intero stato patologico finale, ma dell'aggravamento causalmente riconducibile alla propria condotta.

È in questa fase che si colloca il problema della quantificazione.

Il danno differenziale: non sottrazione di punti, ma di valori monetari

Uno dei passaggi più significativi dell'ordinanza riguarda il metodo di calcolo.

La Corte ribadisce un principio già affermato in precedenti arresti: il danno biologico non si determina sottraendo le percentuali di invalidità, bensì i corrispondenti valori monetari risultanti dalle tabelle risarcitorie.

La ragione è di ordine tecnico-attuariale. Le tabelle (in particolare quelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano) adottano una progressione crescente non lineare: il valore economico del punto aumenta al crescere della percentuale di invalidità. Pertanto, sottrarre aritmeticamente le percentuali comporterebbe una sottostima dell'aggravamento.

Esempio:

- invalidità finale: 28%

- invalidità preesistente: 10%

Non si liquida il valore del 18%. Occorre:

determinare il valore monetario del 28%;

determinare il valore monetario del 10%;

sottrarre il secondo dal primo.

Solo la differenza rappresenta il danno imputabile alla condotta colposa.

Il principio assume particolare rilevanza nei casi di patologie complesse, ove il quadro clinico finale risulti dall'interazione tra vulnerabilità preesistenti e condotte sanitarie inappropriate.

L'impossibilità di "frazionamento scientifico" e il ricorso all'equità

Il cuore sistematico dell'ordinanza è rappresentato dal rifiuto del "non liquet".

La Corte chiarisce che l'impossibilità, sul piano medico-legale, di determinare con precisione matematica la quota causale imputabile alla condotta sanitaria non può tradursi in un rigetto della domanda.

Una volta accertato che la condotta ha contribuito causalmente all'evento lesivo, l'incertezza sulla misura del contributo impone il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.

Il giudice, pertanto:

non può esimersi dal decidere;

non può pretendere una scomposizione eziologica scientificamente impossibile;

deve procedere a una valutazione equitativa, motivata e ancorata alle risultanze probatorie disponibili.

L'equità, in tale contesto, non rappresenta un arbitrio, bensì uno strumento di completamento del sistema, volto a evitare che la complessità scientifica si traduca in un vuoto di tutela.

Il principio di diritto e le sue implicazioni sistemiche

Il principio enunciato può così sintetizzarsi: in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, la responsabilità va affermata secondo il principio dell'equivalenza delle cause; il danno risarcibile deve essere imputato in proporzione al contributo causale e, ove tale proporzione non sia determinabile con precisione scientifica, il giudice deve fare ricorso al criterio equitativo.

Le implicazioni sono rilevanti:

- Centralità del nesso causale in termini probabilistici: non è richiesta una certezza assoluta, ma un giudizio di alta probabilità logica.

- Superamento di letture eccessivamente formalistiche della consulenza tecnica: il giudice resta dominus della decisione e non può delegare al - sapere medico la funzione decisoria.

- Rafforzamento della tutela dei soggetti vulnerabili, in particolare in ambito neonatologico, dove la fragilità biologica è strutturale e non eccezionale.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza n. 760/2026 si colloca nel solco di una giurisprudenza orientata a evitare che la multifattorialità eziologica diventi un fattore di deresponsabilizzazione.

La Corte opera un duplice chiarimento:

sul piano teorico, ribadendo la necessità di tenere distinti causalità materiale e giuridica;

sul piano pratico, indicando un metodo corretto di liquidazione del danno differenziale.

Ne emerge un assetto coerente con i principi costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.) e di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), in cui l'incertezza scientifica non si traduce in un vuoto di responsabilità, ma viene governata attraverso gli strumenti ordinamentali dell'equità e della valutazione probabilistica.

L'arresto in commento, pertanto, rappresenta un passaggio significativo nella sistemazione dogmatica del danno biologico a genesi multifattoriale e offre al giudice di merito coordinate operative chiare, idonee a coniugare rigore tecnico e tutela sostanziale del paziente.


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