Mutilazioni genitali femminili: non sono "stigma", ma persecuzione
Con l'ordinanza n. 3035 depositata nel 2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una cittadina nigeriana, annullando la decisione che le aveva negato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.
La Suprema Corte ha chiarito che le mutilazioni genitali femminili non possono essere ridotte a un mero "stigma sociale", ma integrano una forma di violenza di genere, con gravi conseguenze fisiche e psicologiche, idonea a configurare una situazione di persecuzione o, comunque, di grave discriminazione.
Errore nella motivazione del giudice di merito
Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di atti persecutori nello Stato di Anambra, ritenendo che le donne sottoposte a mutilazioni genitali subissero una condizione socialmente afflittiva, ma non riconducibile ai presupposti della Convenzione di Ginevra.
La Cassazione ha ritenuto tale motivazione apparente ed errata, evidenziando l'utilizzo di fonti non aggiornate e la mancata considerazione delle linee guida dell'UNHCR, nonché della concreta condizione delle donne sole e non sposate in Nigeria.
Violazione dei diritti fondamentali
Secondo la Corte, le mutilazioni genitali femminili costituiscono una grave lesione dei diritti umani, riconosciuta anche a livello internazionale come trattamento inumano e degradante. In tal senso si pone anche la Convenzione di Istanbul, che qualifica tali pratiche come violazione dei diritti delle donne e delle ragazze.
Richiamando precedenti conformi (ordinanza n. 23168/2023), la Cassazione ha ribadito che le Mgf integrano atti di persecuzione per appartenenza a un determinato gruppo sociale, con conseguente possibile riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
Obbligo di valutazione del rischio in caso di rimpatrio
La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice deve valutare in concreto il rischio in caso di rientro nel Paese di origine, non solo rispetto alla possibilità di subire ulteriori mutilazioni, ma anche con riferimento alla condizione delle donne già vittime di tali pratiche.
In presenza di allegazioni supportate da documentazione sanitaria, il giudice è tenuto, in base al dovere di cooperazione istruttoria, a esaminare la situazione normativa e le prassi sociali effettivamente tollerate nel Paese di provenienza, verificando se le donne già sottoposte a Mgf siano esposte a trattamenti discriminatori o lesivi dei diritti fondamentali.
La qualificazione delle mutilazioni genitali come semplice "stigma sociale", privo di rilievo persecutorio, è stata dunque ritenuta una motivazione meramente formale e inidonea a sorreggere il diniego di protezione internazionale.
• Foto: 123rf.com






