La Cassazione esclude la responsabilità del Comune per la caduta causata da un lieve dislivello stradale, quando l'evento è dovuto a negligenza del pedone

Caduta sul tombino e responsabilità del Comune

Anche la circolazione pedonale richiede attenzione. In presenza di un modesto dislivello stradale, come quello in prossimità di un tombino, il Comune non è automaticamente responsabile dei danni subiti dal pedone che cada per propria disattenzione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1786, ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari, escludendo la responsabilità dell'ente proprietario della strada e negando il risarcimento al danneggiato. Secondo i giudici, l'evento lesivo è riconducibile alla condotta negligente del pedone.

Le censure del ricorrente e il vaglio della Cassazione

Il ricorrente aveva sostenuto che la responsabilità del custode ex articolo 2051 del codice civile dovesse essere affermata anche in presenza di una colpa del danneggiato, salvo il caso di un comportamento del tutto imprevedibile o eccezionale. Tale tesi non è stata accolta.

La Terza sezione civile ha chiarito che la condotta dell'utente della strada può assumere rilievo causale, anche esclusivo, nella produzione del danno, senza che sia necessario dimostrare un comportamento anomalo o imprevedibile. È sufficiente che la disattenzione del pedone sia idonea a spiegare l'evento.

Insidia stradale e onere della prova

Con ulteriori motivi di ricorso, il pedone aveva affermato di non essere tenuto a provare la presenza di un'insidia o di un trabocchetto, ritenendo sufficiente la caduta in corrispondenza del tombino. A sostegno di ciò, richiamava il fatto che il Comune avesse qualificato il dislivello come "impercettibile".

La Cassazione ha escluso ogni violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile. Il Comune, infatti, non aveva ammesso la dinamica del sinistro, ma si era limitato a negare l'esistenza di condizioni di pericolo tali da provocare una caduta, se non in caso di disattenzione dell'utente.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che la responsabilità dell'ente pubblico per la manutenzione delle strade non è oggettiva. In presenza di irregolarità minime e facilmente percepibili, la caduta del pedone può essere imputata esclusivamente alla sua negligenza, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento.


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