La Cassazione chiarisce il primato degli effetti estintivi nella definizione agevolata delle liti pendenti


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30843 del 25 novembre 2025 (sotto allegata), è intervenuta su una questione di grande rilevanza pratica in materia di definizione agevolata delle liti tributarie ex art. 6 del D.L. 119/2018, fornendo un chiarimento di principio destinato ad incidere su numerosi contenziosi, sia pendenti che futuri.

La pronuncia, ottenuta all'esito di un giudizio di legittimità promosso dalla contribuente con il patrocinio dell'Avv. Filippo Parisi dello Studio Legale Senlima Law Group, affronta il delicato rapporto tra istanza di definizione agevolata, tempistica delle pronunce giurisdizionali e formazione del giudicato, riaffermando il primato degli effetti estintivi della definizione agevolata rispetto alle decisioni non definitive.

Il caso: istanza di definizione agevolata successiva a sentenza di appello sfavorevole

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, parzialmente annullato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla CTR Lombardia con sentenza depositata dopo l'entrata in vigore del D.L. 119/2018.

La società contribuente presentava istanza di definizione agevolata delle liti pendenti successivamente al deposito della sentenza di appello ad essa sfavorevole ma prima che quest'ultima passasse in giudicato, versando la prima rata nei termini di legge e assumendo quale base di calcolo la sentenza favorevole di primo grado, unica pronuncia non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. 119/2018.

L'Amministrazione finanziaria non notificava alcun diniego entro il termine previsto dall'art. 6, comma 12, del Decreto Legge.

Ciononostante, i Giudici di merito ritenevano tardiva e inefficace la definizione, sul presupposto che la sentenza di appello sfavorevole alla contribuente - seppur non ancora passata in giudicato - dovesse considerarsi prevalente, in quanto depositata prima dell'istanza di definizione agevolata.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l'impostazione seguita dalla CTR e fornendo una lettura sistematica dell'art. 6 del D.L. 119/2018.

In particolare, la Cassazione ha ribadito che:

  • la definizione agevolata può essere validamente richiesta quando, alla data di presentazione dell'istanza, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
  • ai fini dell'individuazione delle somme dovute, rileva l'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (non alla data di deposito dell'istanza di definizione agevolata);
  • il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con la presentazione dell'istanza e il pagamento tempestivo della prima rata;
  • gli effetti della definizione perfezionata prevalgono sulle pronunce non ancora passate in giudicato, anche se depositate prima dell'istanza di definizione agevolata.

Il principio di diritto

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Gli effetti della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella l. n. 136/2018, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla citata norma, prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018».

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il Giudice di merito valuti l'incidenza dell'intervenuta definizione agevolata sugli ulteriori accertamenti relativi ad annualità successive.

Le ricadute operative

La decisione riveste particolare importanza fiscale e professionale, in quanto:

  • rafforza l'affidamento del contribuente che abbia correttamente e tempestivamente aderito alla definizione agevolata;
  • chiarisce che la mera pubblicazione di una sentenza sfavorevole di secondo grado successivamente al deposito dell'istanza di definizione agevolata non è sufficiente a paralizzare gli effetti della definizione, se il giudicato non si è ancora formato;

Si tratta di un arresto che contribuisce a delimitare con maggiore certezza i confini applicativi dell'istituto, riducendo margini di incertezza interpretativa che hanno generato, negli anni, un ampio contenzioso.


Avv. Filippo Parisi - Senlima Law Group

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Scarica pdf Cass. n. 30843/2025

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