L'interesse per questa figura contrattuale non è meramente accademico, ma risponde a concrete esigenze di mercato che potrebbero trovare fertile terreno anche nell'ordinamento italiano, ove la prassi commerciale ha già dimostrato notevole capacità di adattamento attraverso l'elaborazione di contratti atipici e misti che rispondono alle mutevoli necessità economiche.
La struttura del contratto acrítico nel diritto sudamericano
Il contratto acrítico si caratterizza per una struttura negoziale peculiare che fonde in un'unica operazione economica elementi tipici del prestito con modalità di adempimento proprie della locazione. In America Latina, il leasing suole riferirsi tanto ai contratti di alquiler come ai contratti di arrendamiento financiero
, evidenziando come la prassi contrattuale sudamericana abbia sviluppato forme ibride di finanziamento che trascendono le tradizionali categorie giuridiche.La peculiarità dell'acrítico risiede nella sua causa mista: il soggetto finanziatore eroga una somma di denaro al beneficiario, il quale si obbliga a restituirla non attraverso il tradizionale rimborso rateale del prestito, bensì mediante il pagamento di canoni periodici che assumono formalmente la veste di corrispettivi locatizi. Tale meccanismo consente di aggirare alcune limitazioni normative proprie del diritto del credito, sfruttando la maggiore flessibilità che caratterizza la disciplina locatizia.
La struttura operativa prevede che il finanziatore acquisisca formalmente la proprietà di un bene (spesso immobiliare) che viene immediatamente concesso in locazione al soggetto finanziato. I canoni corrisposti dal conduttore-debitore sono calibrati in modo da garantire il recupero del capitale erogato maggiorato degli interessi, mentre al termine del rapporto è generalmente prevista un'opzione di riscatto che consente al conduttore di acquisire definitivamente la proprietà del bene.
Inquadramento giuridico e problematiche interpretative
L'inquadramento giuridico del contratto acrítico presenta notevoli complessità, analoghe a quelle che la dottrina italiana ha affrontato nell'elaborazione della disciplina del leasing finanziario. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, quando il locatore assume l'obbligo di eseguire lavori di ristrutturazione, anche significativi, sull'immobile locato, funzionali all'uso pattuito, non si è in presenza di contratti collegati (locazione e appalto), bensì di un contratto misto con causa unitaria da assoggettare alla disciplina del contratto di locazione in applicazione del criterio della prevalenza degli elementi.
La qualificazione giuridica dell'acrítico oscilla tra diverse possibili configurazioni: contratto misto, contratto collegato, o contratto sui generis. La prevalenza dell'una o dell'altra qualificazione dipende dall'analisi della causa concreta perseguita dalle parti e dall'identificazione dell'interesse economico prevalente.
Nel diritto sudamericano, la tendenza giurisprudenziale propende per la qualificazione come contratto misto, applicando il principio della prevalenza funzionale. Quando l'operazione è sostanzialmente finalizzata al finanziamento, prevalgono le norme relative al prestito; quando invece l'interesse principale è il godimento del bene, trova applicazione la disciplina locatizia.
Vantaggi e criticità del modello acrítico
Il successo del contratto acrítico nei mercati latinoamericani deriva da una serie di vantaggi operativi che lo rendono particolarmente attrattivo per operatori economici e consumatori.
Dal punto di vista del finanziatore, l'acrítico offre maggiori garanzie rispetto al tradizionale prestito, poiché la proprietà del bene rimane in capo al concedente fino all'eventuale esercizio dell'opzione di riscatto. Tale circostanza facilita le procedure di recupero del credito in caso di inadempimento, evitando le lungaggini delle procedure esecutive.
Per il beneficiario del finanziamento, l'acrítico presenta il vantaggio di consentire l'immediato godimento del bene pur in assenza della disponibilità finanziaria necessaria per l'acquisto. Inoltre, la struttura contrattuale può offrire benefici fiscali, poiché i canoni di locazione sono generalmente deducibili come costi operativi.
Tuttavia, il modello presenta anche significative criticità. La complessità della struttura contrattuale può generare incertezze interpretative, particolarmente in ordine alla disciplina applicabile in caso di inadempimento. Inoltre, sussiste il rischio che l'operazione venga qualificata dalle autorità fiscali come prestito dissimulato, con conseguenti problematiche in termini di tassazione e compliance normativa.
Prospettive di adattamento nell'ordinamento italiano
L'introduzione del contratto acrítico nell'ordinamento italiano richiederebbe un'attenta valutazione della compatibilità con i principi fondamentali del nostro sistema giuridico. L'art. 1321 del Codice civile definisce il contratto come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale", fornendo una base normativa sufficientemente ampia per accogliere figure contrattuali innovative.
La prassi italiana ha già dimostrato notevole capacità di elaborazione di contratti atipici e misti. Il contratto di locazione con patto di futura vendita è un contratto atipico misto che nasce da due contratti che dipendono l'uno dall'altro, evidenziando come il nostro ordinamento abbia già accolto figure contrattuali che combinano elementi locatizi con finalità traslative.
L'adattamento dell'acrítico al diritto italiano potrebbe assumere diverse configurazioni. Una prima ipotesi prevede la qualificazione come contratto misto tra prestito e locazione, con applicazione della disciplina prevalente secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza. In tal caso, l'art. 1571 del Codice civile, che definisce la locazione come "il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo", fornirebbe il quadro normativo di riferimento per la componente locatizia.
Una seconda ipotesi configura l'acrítico come contratto sui generis, disciplinato prevalentemente dalle pattuizioni contrattuali e dai principi generali in materia di obbligazioni. Tale approccio offrirebbe maggiore flessibilità operativa, ma comporterebbe incertezze interpretative in caso di lacune contrattuali.
Denominazione e caratteristiche nell'ordinamento italiano
Nell'ipotesi di introduzione nell'ordinamento italiano, il contratto acrítico potrebbe assumere la denominazione di "prestito locativo" o "finanziamento a canoni", terminologie che evidenziano la natura ibrida dell'operazione e la modalità peculiare di adempimento dell'obbligazione restitutoria.
Il "prestito locativo" si caratterizzerebbe per i seguenti elementi essenziali: erogazione di una somma di denaro da parte del finanziatore; acquisizione della proprietà di un bene da parte del finanziatore; concessione in godimento del bene al beneficiario del finanziamento; pagamento di canoni periodici da parte del conduttore-debitore; opzione di riscatto al termine del rapporto.
La disciplina applicabile dovrebbe contemperare le esigenze di tutela del consumatore con la necessità di garantire certezza giuridica agli operatori economici. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla trasparenza delle condizioni contrattuali, alla corretta informazione precontrattuale e alla definizione di meccanismi di risoluzione delle controversie.
Profili di diritto comparato e armonizzazione normativa
L'analisi comparatistica rivela come il fenomeno dell'ibridazione contrattuale non sia limitato al contesto sudamericano, ma rappresenti una tendenza globale determinata dall'evoluzione dei mercati finanziari e dalle crescenti esigenze di flessibilità operativa.
Nel diritto spagnolo, il leasing costituisce un negozio misto nel quale si fondono la cessione di uso e l'opzione di compra con causa unica, evidenziando come anche gli ordinamenti europei abbiano sviluppato figure contrattuali che trascendono le tradizionali categorie tipologiche.
L'esperienza europea del leasing finanziario offre un precedente significativo per l'eventuale introduzione del prestito locativo nell'ordinamento italiano. La disciplina del leasing, inizialmente elaborata dalla prassi e successivamente codificata dal legislatore, dimostra come il diritto positivo possa adattarsi alle innovazioni contrattuali generate dal mercato.
L'armonizzazione normativa a livello europeo potrebbe facilitare l'introduzione di figure contrattuali innovative, garantendo uniformità di disciplina e riducendo i rischi di arbitraggio normativo. In tal senso, l'elaborazione di principi comuni in materia di contratti misti e atipici rappresenterebbe un significativo passo avanti verso l'integrazione dei mercati finanziari europei.
Aspetti fiscali e regolamentari
L'introduzione del prestito locativo nell'ordinamento italiano comporterebbe significative implicazioni fiscali che richiederebbero un'attenta valutazione da parte del legislatore e dell'amministrazione finanziaria.
La qualificazione fiscale dell'operazione dovrebbe tenere conto della sostanza economica del rapporto, evitando che la forma contrattuale prescelta possa essere utilizzata per eludere obblighi tributari. In particolare, dovrebbe essere chiarito il regime IVA applicabile ai canoni corrisposti e il trattamento fiscale dell'eventuale opzione di riscatto.
Dal punto di vista della regolamentazione bancaria e finanziaria, l'introduzione del prestito locativo richiederebbe una valutazione dell'applicabilità della normativa in materia di credito al consumo e di trasparenza bancaria. La natura ibrida del contratto potrebbe infatti generare incertezze in ordine alla disciplina applicabile, con conseguenti rischi per la tutela dei consumatori.
Conclusioni e prospettive future
Il contratto acrítico rappresenta un'interessante innovazione contrattuale che testimonia la capacità del diritto di adattarsi alle mutevoli esigenze economiche. La sua eventuale introduzione nell'ordinamento italiano richiederebbe un'attenta valutazione delle implicazioni giuridiche, fiscali e regolamentari, ma potrebbe offrire significative opportunità per lo sviluppo di nuovi strumenti di finanziamento.
L'esperienza sudamericana dimostra come figure contrattuali innovative possano trovare spazio anche in ordinamenti di civil law, purché siano rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento e sia garantita adeguata tutela alle parti contraenti.
La sfida per il legislatore italiano consiste nel trovare un equilibrio tra l'esigenza di favorire l'innovazione finanziaria e la necessità di mantenere un quadro normativo coerente e prevedibile. In tal senso, l'elaborazione di una disciplina specifica per i contratti misti di finanziamento potrebbe rappresentare una soluzione efficace per accogliere le innovazioni del mercato senza compromettere la certezza giuridica.
L'evoluzione del diritto contrattuale verso forme sempre più sofisticate di ibridazione negoziale appare inarrestabile. Il compito della dottrina e della giurisprudenza è quello di fornire gli strumenti interpretativi necessari per governare tale evoluzione, garantendo che l'innovazione contrattuale si sviluppi nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e degli interessi meritevoli di tutela.
L'Autore è Avvocato del Foro di Torino, iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti, con esperienza pluriennale in diritto commerciale internazionale e contrattualistica latinoamericana. Ha svolto missioni professionali in Perù e Qatar, specializzandosi in operazioni transfrontaliere ed armonizzazione di sistemi giuridici.
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