Con riferimento all'oggetto, interessa preliminarmente far presente che, il summenzionato D.M. è stato emanato - art. 1 -, nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione delle apparecchiature impiegate ai sensi dell'art. 192. - commi 1 e 2. del D.P.R. n. 495/1992 - per il controllo del rispetto dei limiti di velocità pertinente al tratto di strada interessato al passaggio veicolare. E' notorio che l'Autovelox è uno strumento e/o sistema di misurazione destinato a misurare una grandezza, la Velocità (istantanea o media), in base al rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo impiegato a percorrerlo. In formula vale V = s/t: pertanto la velocità è detta anche grandezza derivata (ovvero dipendente dallo spazio, che si misura in m, o il suo multiplo in km ed il tempo che si misura in secondi s, o suo multiplo, l'ora, pari 3.600 s).
La grandezza esitata dall'Autovelox è espressa in un valore numerico seguito dalla sigla km/h. Ai primordi delle civiltà dell'uomo, ai fini dello scambio della cosa contro il prezzo, la prima forma cui fu fatto ricorso era il baratto; inoltra nasceva il problema della determinazione della quantità della cosa oggetto dello scambio. Si rese pertanto necessario che fossero regolate da apposite leggi: le unità di misura, gli strumenti di misura e le loro modalità di impiego: queste le motivazioni per le quali nacque in tutti gli Stati, la Metrologia legale.
S'inventarono le Unità di misura: il "metro" (m) come unità di misura della lunghezza ed il chilogrammo (kg) come unità di misura della massa. Qui è di vitale importanza accendere un faro potente per rischiarare la rilevanza della Metrologia legale che, trattata sino a poco tempo fa come "figlia un Dio minore dell'ordinamento giuridico", è invece il "cuore del problema" nella questione Autovelox. Innanzitutto chiariamo cosa sta dietro il termine Metrologia legale, e gli strumenti di misura. Sul punto, ha riguardo quanto recita la disposizione di cui al vigente art. 11 del T.U. delle Leggi metriche, datato 23 agosto 1890, n. 7088, che così ancora dispone: "Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali". Su tale statuizione viene a radicarsi nel ns. Ordinamento giuridico il principio di legalità in tema di pesi e misure e di strumenti per pesare e per misurare.
Il successivo art. 12 così dispose: "I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato". A mezzo di tale operazione, lo strumento viene ad assumere lo status giuridico di "strumento di misura legale": ovvero la sua commerciabilità e l'impiego nelle operazioni di compravendita. Pertanto, in tutte le transazioni commerciali nelle quali la quantità della cosa da scambiarsi contro il prezzo è elemento rilevante dell'esecuzione del contratto tra le parti, la determinazione della stessa 2 deve avvenire con pesi e misure legali: l'imperatività di tale norma, posta a tutela e fondamento della fede pubblica, comporta pure la sua inderogabilità.Nonostante lo scorrere del tempo, eravamo nel 1890, a tutt'oggi, i due suddetti articoli sono ancora vigenti: ovvero godono di valenza pleno iure. Con l'emanazione della direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26/02/2014), detta pure direttiva MID, la normativa sugli strumenti di misura subisce un'evoluzione "copernicana": non è più centrale lo strumento di misura quanto la sua "destinazione d'uso". Ciò è solennemente affermato all'art. 4, comma c) ove è declinato nelle definizioni della MID, cosa sono i controlli metrologici legali: «controlli metrologici legali», i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.
In buona sostanza, si è passati dall'ordinamento nazionale fondamentalmente centrato sugli strumenti di misura utilizzati nelle operazioni di compravendita, a quello CE/UE ove invece ha rilievo la destinazione d'uso dello strumento di misura o "scopo legale". Bene, in tema di Autovelox, è indubbio che nella sua materialità, lo stesso sia uno strumento di misura destinato a misurare una grandezza, la Velocità (istantanea o media), in base al rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo impiegato a percorrerlo, come su già chiarito. La grandezza esitata dall'Autovelox è espressa in un valore numerico seguito dalla sigla "km/h". Si richiama l'attenzione del lettore sul fatto che, appena dimostrata la natura dell'Autovelox, ovvero trattasi di uno strumento di misura (genus), è sufficiente affrontare lo scoglio giuridico della sua destinazione d'uso per pervenire alla conclusione che tale strumento o sistema di misura, è soggetto ai canoni vigenti in materia di Metrologia legale. Con riferimento alla tutela dei beni giuridici declinati dalla direttiva MID sopra generalizzata, troviamo la soluzione enunciata proprio all'art. 4, comma c) della direttiva in parola; in concreto, l'Autovelox è destinato all'esecuzione dei controlli per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente: ben 4 destinazioni d'uso tra i 7 compendiati dalla direttiva.
Se si osserva l'articolato del Decreto legislativo n. 285/1992 - Codice della Strada - per brevità indicato come C.d.S., si ha modo di evidenziare che l'art. 1, così recita: "Principi generali ((1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato))". Qui si richiamata l'attenzione del lettore sul fatto che, i beni giuridici posti nella formulazione dell'art.1 del C.d.S. sono valori di rango costituzionale declinati nella prima parte della Costituzione vigente: valori supremi tutelati dalla clausola di non "modificabilità o revisione costituzionale".
Raccapricciante, come, a metà del 2017, sia stato trascinato l'inescusabile ritardo nell'emanazione dei provvedimenti di Approvazione e di omologazione da cui sarebbero dovute scaturire le omologazioni: atti preveduti dal D.P.R. 495/1992, cui aveva fatto rinvio il D.Lgs. 285/1992 o C.d.S. 3 Il MIT licenzia il provvedimento all'oggetto indicato, che si rivela come la "pezza" peggiore della voragine che si intendeva andare a colmare. Ma vì'è di più e di più grave. Con l'atto in parola, si affossa la Legge n. 273 del 1991, con la quale veniva istituito il Sistema di Taratura in Italia, c.d. SNT, per garantire la riferibilità delle misure ai campioni nazionali, coordinato dall'INRIM e supportato da laboratori accreditati ex SIT, ora LAT, accreditati da Accredia, organismo unico di accreditamento in Italia: per ironia, lo stesso Accredia è citato dai diversi "VISTO" citati in premessa dell'atto in parola, in seno al provvedimento emanato dal MISE con il quale, lo stesso Accredia è designato in applicazione della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il riferimento ad Accredia, si rivela una pura citazione di stile formale, in quanto poi, il MIT in concreto emana con un'opera di alta macelleria giuridica, rectius, da mattatoio, che prevede all' art. 2, secondo periodo: "Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale".
Con tale atto si provoca un intollerabile vulnus all'ordinamento giuridico in quanto, già la legge assegnava ai laboratori riconosciuti ed accreditati da Accredia la potestà di compiere attività di prova e di taratura su le categorie di strumenti e/o sistemi per l'accertamento delle infrazioni in tema di "supero" della velocità. Il tutto poi diviene elegia del caos e stupro all'ordinamento interno e comunitario con l'entrata in vigore della direttiva MID, recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22, a far data dal 18 marzo 2007 che ha introdotto la novazione di cui all'art. 4, comma c) ove è declinato nelle definizioni, cosa sono i controlli metrologici legali: «controlli metrologici legali», i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato. E' appena il caso di rammentare che l'Autovelox è destinato all'esecuzione dei controlli per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente: ben 4 destinazioni d'uso tra i 7 compendiati dalla direttiva.
Ci sono ancora dei dubbi"
Una situazione del genere, tanto assomiglia a quella che si verificò nel 63 A.C. nel Senato romano, tale da far esclamare a Cicerone: "Usque tandem abutere patientia nostra" rivolgendosi così a Catilina. A mente del più volte citato C.d.S., tutti gli strumenti ed i dispositivi con funzione metrologica impiegati nell'accertamento delle infrazioni al suddetto Codice, potranno essere impiegati alla condizione che siano stati legalizzati metrologicamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del T.U. 7088/1890. Parlo ovviamente degli etilometri, Photo-Red, Sorpassometri, ecc.
Il Paese, l'Ordinamento giuridico e gli italiani non possono assistere così impavidamente ad uno scempio del Diritto di tali intollerabili e macroscopiche dimensioni.
Cav. Claudio Capozza
Referente Nazionale Metrologia legale del
Comitato Tecnico Scientifico del
Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela
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