L'IA come questione giuridica attuale
L'intelligenza artificiale ha ormai cessato di essere un fenomeno tecnologico marginale o futuribile, per assumere un ruolo stabile nei processi decisionali, comunicativi e relazionali delle persone fisiche. Assistenti virtuali, sistemi di supporto alle decisioni, algoritmi predittivi e modelli generativi incidono quotidianamente sulla formazione delle scelte individuali, tanto in ambito professionale quanto nella vita privata. Non si tratta più di semplici strumenti tecnici, bensì di ambienti di intermediazione cognitiva capaci di incidere sull'autodeterminazione individuale.
L'IA non come soggetto, ma come fattore giuridicamente rilevante
Attribuire soggettività giuridica all'intelligenza artificiale appare, allo stato, una forzatura incompatibile con l'impianto del Codice Civile. Il diritto civile non è chiamato a interrogarsi sull'essenza ontologica dei soggetti, bensì a regolare l'imputazione della volontà, della responsabilità e degli effetti giuridici.
In questa prospettiva, l'IA deve essere qualificata come fattore di intermediazione giuridicamente rilevante, pur restando priva di capacità giuridica propria.
La "persona IA" come configurazione funzionale
Può parlarsi di "persona IA" in senso tecnico, quale configurazione funzionale derivante dall'uso stabile e strutturato di sistemi di intelligenza artificiale da parte di una persona fisica. Non si tratta di un nuovo soggetto di diritto, bensì di una relazione giuridicamente rilevante, idonea a incidere sulla formazione della volontà, sull'affidamento e sull'autodeterminazione dell'individuo.
4. Formazione della volontà e casi concreti
In ambito contrattuale, sempre più spesso la conclusione di accordi assicurativi, finanziari o di consumo è preceduta dall'interazione con sistemi di IA capaci di profilare l'utente, selezionare le opzioni disponibili e suggerire la scelta ritenuta ottimale. Analoghe criticità emergono in ambito sanitario, ove sistemi di supporto decisionale incidono sulla formazione del consenso informato del paziente.
Responsabilità civile e affidamento algoritmico
Il danno non è causato dall'IA in quanto tale, bensì dall'affidamento indotto sul sistema, dalla delega decisionale e dalla mancata verifica critica dell'output algoritmico. La responsabilità resta imputabile alla persona fisica o giuridica che utilizza l'IA, valutata alla luce dell'effetto amplificatore dell'intermediazione algoritmica.
Prospettive di inserimento nel Codice Civile
Una norma di principio potrebbe riconoscere la rilevanza giuridica dell'interazione uomo-IA ai fini dell'imputazione della volontà e della responsabilità, senza attribuire soggettività giuridica all'intelligenza artificiale.
Conclusioni
Il diritto civile è chiamato a tutelare la persona fisica nell'epoca dell'intermediazione algoritmica.
La "persona IA" costituisce una chiave interpretativa necessaria per comprendere come oggi si formano volontà, consenso e responsabilità.
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