Guido Rini
Truffa sentimentale transnazionale: profili giuridici, psicologici e applicativi tra Italia e Albania
Abstract
Il contributo analizza la figura della truffa sentimentale in contesto transnazionale, con riferimento specifico ai rapporti tra Italia e Albania.
L’articolo esamina la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 640 c.p., le difficoltà probatorie legate all’intento fraudolento originario e gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale.
Segue un approfondimento psicologico-criminologico sulle dinamiche manipolative proprie delle relazioni affettive simulate, evidenziando la necessità di una tutela integrata tra dimensione patrimoniale ed emotiva.
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1. Introduzione
La truffa sentimentale rappresenta una delle forme più insidiose di frode contemporanea, in cui la sfera affettiva viene deliberatamente utilizzata come mezzo per conseguire vantaggi economici.
A differenza delle truffe tradizionali, fondate su inganni immediati e riconoscibili, la frode affettiva opera nel tempo, costruendo fiducia e dipendenza emotiva prima della richiesta economica.
In un’epoca di crescente mobilità personale e interconnessione digitale, tali condotte assumono spesso un carattere transnazionale: relazioni che nascono, si sviluppano e si dissolvono tra Paesi diversi, complicando la determinazione della giurisdizione e la raccolta delle prove.
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2. Il quadro normativo e la qualificazione giuridica
2.1. Riferimento all’art. 640 c.p.
In assenza di una fattispecie autonoma, la cosiddetta “truffa sentimentale” rientra nell’ambito dell’art. 640 c.p., che punisce chi, mediante artifici o raggiri, induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Elemento essenziale è la finalità fraudolenta preesistente: la relazione sentimentale viene instaurata non per sincero coinvolgimento, ma come strumento per ottenere risorse patrimoniali.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la mera infedeltà o la rottura del legame non integrano reato; tuttavia, laddove si accerti una messa in scena programmata volta a carpire la fiducia della vittima, la condotta può assumere rilevanza penale¹.
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2.2. Onere della prova e artifici tipici
La prova dell’intento doloso si fonda su una pluralità di indizi convergenti:
– reiterazione di richieste economiche giustificate da emergenze o progetti comuni (es. studi, trasferimenti, cure mediche);
– falsità documentali o dichiarative (identità, stato civile, titolo di studio);
– relazioni parallele o contraddizioni che evidenziano l’assenza di sincerità affettiva.
Le comunicazioni elettroniche, i bonifici bancari e la cronologia delle richieste assumono valore centrale nella ricostruzione dell’elemento soggettivo.
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3. La dimensione transnazionale e il caso Italia–Albania
3.1. Competenza territoriale
Ai sensi dell’art. 6 c.p., la giurisdizione italiana sussiste quando l’evento del reato (il danno patrimoniale) si verifica sul territorio nazionale.
Pertanto, anche se l’autore risiede all’estero, la truffa è perseguibile in Italia se i versamenti sono partiti da conti italiani o se l’inganno ha prodotto effetti economici nel territorio.
L’Italia e l’Albania intrattengono una cooperazione consolidata in materia penale: la Convenzione bilaterale di assistenza giudiziaria del 2002, integrata dalle norme della Convenzione europea del 1959, consente lo scambio di informazioni bancarie e la rogatoria per l’assunzione di prove all’estero².
3.2. Criticità operative
In pratica, l’attivazione della cooperazione è complessa per tempi, costi e differenze procedurali.
La truffa sentimentale, raramente seriale o di massa, rientra spesso tra i reati a perseguibilità su querela, con scarso impatto penale transfrontaliero.
Tuttavia, l’esposto della vittima mantiene un valore giuridico e simbolico: crea un precedente documentato e può scoraggiare ulteriori condotte.
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4. Rimedi civilistici e profili di restituzione
Dal punto di vista civile, la condotta può rientrare nell’indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) o nella responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), a condizione che si dimostri l’assenza di causa giustificativa nelle attribuzioni patrimoniali.
Tuttavia, i pagamenti “per liberalità” o in contanti, privi di causale esplicita, rendono arduo il recupero delle somme.
Nei casi transfrontalieri, la domanda giudiziale richiede traduzioni giurate e notifiche internazionali (Reg. UE 1393/2007 non applicabile ai Paesi extra UE), con costi spesso dissuasivi.
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5. Dinamiche psicologiche e criminologiche
Il truffatore sentimentale agisce secondo schemi di manipolazione affettiva progressiva:
costruisce fiducia, alterna empatia e distanza, suscita senso di colpa o paura dell’abbandono.
La vittima, coinvolta sinceramente, sviluppa una forma di dipendenza relazionale che la porta a giustificare le richieste economiche e a negare i segnali di falsità.
In molti casi, il soggetto attivo mostra tratti di personalità narcisistica o antisociale: capacità empatica superficiale, freddezza morale, e uso strumentale dell’intimità.
Quando l’interazione è transnazionale – ad esempio tra Italia e Albania – la differenza linguistica e culturale amplifica la vulnerabilità percettiva e riduce la possibilità di controllo diretto dei comportamenti dell’altro.
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6. Considerazioni conclusive
La truffa sentimentale transnazionale mette in crisi la distinzione classica tra reato patrimoniale e offesa morale.
L’atto illecito non consiste solo nel profitto indebito, ma nell’abuso sistematico della fiducia, bene giuridico immateriale che meriterebbe una tutela autonoma.
L’esperienza dei casi tra Italia e Albania mostra l’urgenza di strumenti procedurali più snelli e di una sensibilità giudiziaria capace di riconoscere la componente manipolatoria come parte integrante della condotta delittuosa.
È auspicabile, in prospettiva, una tipizzazione specifica della frode affettiva o almeno un protocollo interpretativo comune per le Procure, al fine di uniformare le prassi e dare effettività alla tutela della persona offesa.
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Note
1. Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2018, n. 23745, in C.E.D. Cassazione, ove si riconosce la configurabilità del reato di truffa in presenza di “artificiosa simulazione di relazione sentimentale al solo fine di conseguire vantaggi economici”.
2. Convenzione bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d’Albania, firmata a Roma il 5 novembre 2002, ratificata con L. 15 giugno 2005, n. 126.
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Bibliografia essenziale
• C. Enrico, Le truffe affettive tra dolo e simulazione, in Rivista di diritto penale contemporaneo, 2022, 4, p. 317 ss.
• F. Mantovani, Diritto penale – Parte speciale, Padova, Cedam, 2021.
• M. Romito, Manipolazione affettiva e vulnerabilità emotiva nella giurisprudenza italiana, in Criminologia applicata, 2023.
• L. D’Alessandro, Cooperazione giudiziaria e confini emotivi: il caso Albania, in Diritto e Giustizia Internazionale, 2024.
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