La Corte di Cassazione (Sent. n. 18211/2007) ha stabilito che non ha diritto al risarcimento dei danni, il dottore commercialista che abbia ritardato l'inizio della sua attività professionale a causa della sospensione della procedura di iscrizione da parte dell'ordine locale dei dottori commercialisti e ciò anche se poi tale provvedimento venga annullato dal Consiglio Nazionale perché non necessario.
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