In tema di modalità di espletamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine (nella fattispecie ordine dei dottori commercialisti), con la sentenza n. 19203, depositata il 21 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che sono illegittime le elezioni del consiglio dell'ordine se, nell'imminenza delle votazioni, il presidente ha provveduto a iscrizioni e cancellazioni dall'albo. Secondo la terza sezione civile della Corte, se dopo l'indizione delle elezioni il Presidente ha provveduto ad iscrivere, con atto unilaterale, nuovi dottori, con ciò può aver compromesso la genuinità del voto. La Corte, accogliendo le richieste di alcuni commercialisti che avevano impugnato i risultati delle elezioni, ha fatto notare che nel caso in esame i ricorrenti hanno impugnato le iscrizioni e cancellazioni dall'albo disposte dal Presidente scaduto "non perché ne contestino i presupposti (al che non sarebbero legittimati, ex art. 37 d.lgs. n. 134 del 2005) ma solo in quanto assumono che in tal modo sarebbero stati alterati i risultati elettorali". In precedenza c'era stato un reclamo al consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che si era concluso con una pronuncia di inammissibilità.
Ora la Suprema Corte ha dato ragione ai ricorrenti spiegando che detta pronuncia di inammissibilità del reclamo adottata dal Consiglio Nazionale è decisamente erronea.
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