La legge italiana stabilisce che i documenti emessi dai medici che valutano condizioni di invalidità civile, handicap, cecità, sordità e disabilità non si limitano a certificare la condizione sanitaria, ma devono anche indicare se la persona possiede i requisiti di salute necessari per accedere a specifiche agevolazioni. Tra queste, di particolare importanza sono il permesso di parcheggio negli spazi riservati ai disabili e gli sconti sulle tasse per l'acquisto di veicoli adatti alle persone con disabilità. Questa previsione normativa mira a semplificare il processo burocratico, integrando la valutazione sanitaria con l'indicazione dei potenziali diritti del cittadino.
Requisiti generali e specificità della documentazione medica
È fondamentale comprendere che i requisiti necessari per ottenere questi benefici fiscali variano significativamente in base al tipo di documento medico rilasciato (verbale di invalidità civile, di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità) e alle condizioni di salute specifiche previste da leggi particolari. In altre parole, non esiste un unico criterio valido per tutte le agevolazioni e per tutte le condizioni mediche. Pertanto, l'attenzione deve essere posta sulle specifiche indicazioni presenti nel verbale medico rilasciato dalla commissione valutatrice.
I verbali di invalidità civile e i requisiti attestabili
Nei verbali di invalidità civile, possono essere attestate diverse condizioni rilevanti per l'ottenimento dei benefici. Tra le menomazioni motorie, è fondamentale l'indicazione di "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" (ai sensi dell'articolo 381 del d.p.r. 495/1992) e di "invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni" (articolo 30, comma 7, legge 388/2000). Per quanto riguarda le menomazioni psichiche o mentali, è cruciale il riconoscimento di "handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento" (articolo 30, comma 7, legge 388/2000). Infine, per le menomazioni sensoriali, il verbale può attestare la condizione di "soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali" (articolo 50, legge 342/2000, articolo 1, comma 2, legge 68/1999 e articolo 6, legge 488/1999) o di "ipovedente medio-grave" (articolo 5, legge 138/2001) o "ipovedente lieve" (articolo 6, legge 138/2001).
I verbali di handicap e i requisiti attestabili
Anche nei verbali di handicap, si ritrovano attestazioni simili relative alle menomazioni motorie, come "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e "invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni". In aggiunta, può essere attestata la condizione di "portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti" (articolo 8, legge 449/1997. Per le menomazioni sensoriali, analogamente ai verbali di invalidità civile, possono essere indicate le condizioni di non vedente, ipovedente medio-grave e ipovedente lieve, sempre con riferimento alle specifiche leggi che ne definiscono i criteri ai fini delle agevolazioni fiscali.
I verbali di disabilità, cecità e sordità: ulteriori specifiche
Nei verbali di disabilità, l'attenzione si concentra nuovamente sulle menomazioni motorie (ridotta o grave capacità di deambulazione, pluriamputazioni) e sensoriali (non vedente, ipovedente medio-grave, ipovedente lieve), con i medesimi riferimenti legislativi.
I verbali di cecità distinguono tra giudizio di cieco parziale/assoluto e giudizio di non cieco civile. Nel primo caso, viene attestata la condizione di "soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali" e, in alcuni casi, anche la "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". Nel secondo caso (non cieco civile), possono essere attestate condizioni di "ipovedente grave", "ipovedente medio-grave", "ipovedente lieve" e "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Infine, i verbali di sordità distinguono tra giudizio di sordità e giudizio di non sordità. Nel caso di sordità, viene attestata la condizione di "soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali" e, in alcuni casi, la "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". Nel caso di non sordità, può essere attestata unicamente la "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Sintesi e implicazioni pratiche
In sintesi, la legge impone che i verbali medici relativi a invalidità, handicap, cecità, sordità e disabilità includano informazioni specifiche sulle condizioni di salute che danno diritto a determinati benefici fiscali e al permesso di parcheggio. I requisiti per tali agevolazioni dipendono strettamente dalla situazione specifica di ogni persona e dal tipo di verbale medico rilasciato. È quindi fondamentale che i medici valutatori prestino particolare attenzione nell'indicare chiaramente nel verbale la presenza di tali requisiti, facendo riferimento alle specifiche normative vigenti. Per i cittadini, la comprensione di queste indicazioni è essenziale per poter far valere i propri diritti e accedere alle agevolazioni previste dalla legge. Data la complessità della materia, in caso di dubbi o necessità di chiarimenti, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in materia di diritto e assistenza per persone con disabilità.
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