Cos'è il diritto di accesso
Qualunque soggetto ("interessato"), i cui dati personali siano utilizzati da chiunque e per qualsiasi ragione ("titolare del trattamento"), ha diritto di conoscere una specifica serie di informazioni. Può quindi rivolgersi al titolare del trattamento.
I diritti dell'interessato
Ogni interessato ha quindi il diritto di rivolgersi ai soggetti che stanno trattando (hanno trattato) i suoi dati personali, al fine di conoscere le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; il periodo di conservazione dei dati, ovvero i criteri utilizzati per determinarlo. L'interessato ha anche il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali trattati, ovvero il diritto di chiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Inoltre, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, ha diritto ad ottenere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, nonché di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
La richiesta di accesso
È un atto che può essere eseguito dall'interessato sia personalmente sia tramite un proprio delegato. Quest'ultimo ha però l'onere di dimostrare di aver ricevuto un incarico in tal senso, allegando una scrittura privata contenente procura o delega sottoscritta dall'interessato. Il titolare del trattamento ha il dovere di controllare la legittimazione del richiedente a ricevere le informazioni e, se dovesse nutrire dubbi in tal senso o sulla sua identità, deve chiedere ulteriori informazioni a chiarimento. Infatti, qualora il titolare del trattamento dovesse inviare le notizie richieste ad un soggetto non legittimato ad averle, egli incorrerebbe in una violazione punita con pesanti sanzioni economiche.
Il diritto esercitato tramite avvocato
Qualora per l'esercizio dei propri diritti l'interessato decidesse di incaricare un avvocato, il legale ha l'obbligo di allegare la delega dell'interessato proprio per eliminare ogni incertezza circa l'esistenza dei suoi poteri di rappresentanza (cfr. Tribunale di Salerno, sentenza numero 47 del 7 gennaio 2025).
Nella vicenda in questione un avvocato - per conto di una propria assistita - si è rivolto ad una compagnia telefonica per ottenere copia del contratto relativo all'utenza della donna. La richiesta - seppur provvista sia della firma del professionista sia dell'interessata - era però priva di una procura o delega conferita all'avvocato da parte dell'intestataria dell'utenza. La compagnia telefonica - proprio nel rispetto dei principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati - ha rifiutato di consegnare copia del documento richiesto, senza incorrere in alcuna sanzione.
Diversamente, qualora la richiesta di accesso provenga da un organo previsto dal codice di procedura civile, la privacy non è invocabile (cfr. Tribunale di Savona, sentenza numero 4 del 8 gennaio 2025). In questa circostanza la richiesta proveniva dal curatore di una eredità giacente, il quale si è rivolto alla compagnia di assicurazioni per ottenere la copia della polizza vita sottoscritta dal defunto e l'identità del beneficiario. Secondo il giudice, "i motivi di rispetto della privacy non possono invero trovare alcun fondamento in presenza di una legittima richiesta di consegna di documentazione proveniente da un pubblico ufficiale".
Andrea Pedicone
Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali
Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
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