Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) si è espresso, con parere n. 49/2024, pubblicata il 6 gennaio sul sito del Codice deontologico, in merito a un quesito posto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sulla necessità e la portata dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, "con riferimento specifico all'esistenza di enti in relazione ai quali l'iscrizione nel predetto elenco non sia obbligatoria".
La normativa di riferimento
L'articolo 23 della legge n. 247/2012, che regola la professione forense, prevede l'iscrizione in un elenco speciale per gli avvocati dipendenti di enti pubblici. Tale iscrizione è obbligatoria per i professionisti che si occupano in via esclusiva della gestione degli affari legali dell'ente. La norma mira a garantire il rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, fondamentali nell'esercizio della professione.
Il parere del CNF
Nel suo parere, il CNF ha chiarito che l'iscrizione nell'elenco speciale è un obbligo imprescindibile, una "precondizione necessaria" affinché gli avvocati dipendenti possano esercitare, spendendo il titolo di avvocato, "tutte le attività previste dall'art. 23 della legge n. 247/2012, le quali presuppongano il possesso dello ius postulandi". Ne consegue, ha concluso il Consiglio, che, "in mancanza di iscrizione nell'elenco, il dipendente pubblico non potrà spendere il titolo di avvocato e, soprattutto, non potrà svolgere alcuna attività che richieda lo ius postulandi".
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