"Dalla norma di cui all'art. 71 cdf discende un obbligo particolarmente penetrante nei confronti dell'avvocato di informare le istituzioni forensi di ogni atto o fatto che possa in qualche modo incidere sullo status dell'iscritto e, soprattutto, se sottoposto a procedimento disciplinare, sopra ogni atto adottato dall'A.G. che possa avere rilievo nell'ambito del procedimento stesso". E' quanto rammenta il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 280/2024, pubblicata il 12 dicembre sul sito del codice deontologico, decidendo il ricorso di un avvocato sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma con la sospensione dall'albo e dall'esercizio dell'attività professionale per cinque anni.
Nel caso di specie, l'incolpato aveva omesso di informare correttamente il CDD sull'esito del procedimento penale che lo riguardava e commesso una serie di violazioni deontologiche di particolare gravità (tra cui l'aver esercitato in assenza di titolo abilitativo e in periodo di sospensione).
Il CNF, ricordando, l'obbligo fissato ex art. 71 dal codice deontologico, rigetta il ricorso anche sotto l'aspetto della dosimetria della sanzione. Il Consiglio, infatti, alla luce delle condivise argomentazioni offerte dall'organo distrettuale e della lesione e discredito arrecati dal ricorrente all'immagine dell'avvocatura, ritiene la sanzione commisurata e congrua.
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