Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 13226/2007) in tema di circolazione stradale e più in particolare di incidenti stradali causati dall'apertura di sportelli, ha stabilito che "proprio con riferimento alla apertura dello sportello senza la dovuta attenzione, sia pure ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c., che nell'ampio concetto di circolazione deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa".
Con questa motivazione la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un automobilista che si era visto sospendere la patente a causa di un incidente che aveva provocato e che, a suo dire, non era direttamente collegato alla circolazione stradale ma causato dall'apertura dello sportello della propria auto.
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