In una recente pronuncia (Sent. n. 14845/2007) la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere risarcito ai familiari delle vittime della strada il danno morale anche nel caso in cui il defunto non convivesse più con loro. Infatti "se il fattore della convivenza esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita autonoma del figlio (…), essendo i vincoli spirituali altrettanto stretti e degni di tutela. Il danno morale parentale, come danno ingiusto, deve essere dunque integralmente risarcito".
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