In una recente pronuncia (Sent. n. 14845/2007) la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere risarcito ai familiari delle vittime della strada il danno morale anche nel caso in cui il defunto non convivesse più con loro. Infatti "se il fattore della convivenza esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita autonoma del figlio (…), essendo i vincoli spirituali altrettanto stretti e degni di tutela. Il danno morale parentale, come danno ingiusto, deve essere dunque integralmente risarcito".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione




