"Spetta al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive, (...) atteso che la consulenza tecnica, pur avendo di regola la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio del perito".
È quanto si legge nella motivazione di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 13845/2007) che, oltre a precisare la funzione della consulenza tecnica d'ufficio, si esprime anche sul valore di quella di parte aggiungendo che essa "costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, privo di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso".

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